Pubblicata nella GURI n. 196 del 23 Agosto 2010 la legge 13 agosto 2010 , n. 136 dal titolo Piano straordinario contro le mafie, nonche’ delega al Governo in materia di normativa antimafia. (leggi il testo approvato definitivamente). La legge entra in vigore il 7 settembre 2010.
La legge è stata approvata in via definitiva dal Senato della Repubblica (Atto n. 2226) il 3 agosto 2010 dopo che la Camera dei deputati (Atto n. 3290) il 27 maggio 2010 la aveva approvata in prima lettura.
Leggi i dossier documentazione dal sito della Camera dei deputati (vai) e dal sito del Senato della Repubblica (vai).
L’articolo 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) obbliga gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche’ i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piu’ conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa (comunicati alla stazione appaltante la quale nel contratto inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge). La violazione è assistita, fatta salva l’applicazione della clausola risolutiva espressa, da una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa. Gli stessi soggetti devono effetturare Tutti i movimenti finanziari … esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale salvo che per I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, i quali possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. In questo caso la violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. Viene così previsto che Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante. La sanzione amministrativa per l’omessa indicazione del CUP è determinata dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. L’articolo 4 (Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali) prescrive che nel trasporto dei materiali per l’attivita’ dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi. L’articolo 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri) richiamando l’articolo 18, comma 1, lettera u), e l’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede che per i lavoratori dipendenti oltre agli elementi ivi specificati (tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro) anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione così come Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento (corredata di fotografia, contenente le proprie generalità)… deve contenere anche l’indicazione del committente. Per la violazione di cui all’articolo 18 si ritiene che la sanzione deve essere ripresa dall’art. 6 della legge 3 agosto 2007 n. 123 che prevede l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di’ riconoscimento di cui al Comma 1 che non provvede ad esporla e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e’ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. (si vedano anche le Circolari 28 settembre 2006, n. 29 e 14 novembre 2007 n. 24). Si ricorda che la violazione dell’articolo 21 citato comporta, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 81, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto.
Per l’articolo 3 vedi gli artt. 6 e 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 (in GU n. 265 del 12.11.2010) – segui D.L. dopve è riportato il testo dell’art. 3 aggiornato dopo le intervenute modifiche.
L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato la Determinazione n. 8 del 18 Novembre 2010, PRIME INDICAZIONI SULLA TRACCIABILITA’ FINANZIARIA EX ART. 3, LEGGE 13 AGOSTO 2010, n. 136, COME MODIFICATO DAL D.L. 12 NOVEMBRE 2010, n. 187 (pubblicata nella G.U.n. 284 del 4 dicembre 2010)
Dalla rassegna stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Italia Oggi 3.9.2010 Nei cantieri lavoratori ai raggi X di Daniele Cirioli
Vedi anche Identificazione degli addetti nei cantieri o nelle attività di appalto o subappalto? su questo sito