In relazione all’ordinanza della Corte di Cassazione (vedi ns. news) l’argomento è stato oggetto di interrogazione parlamentare a risposta immediata in Commissione 5-03498 presentata da Antonio PEPE e Contento MANILIO, mercoledì 29 settembre 2010, seduta n.375 (consultala cliccando qui)
Nella seduta del 30 settembre 2010 la VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze) della Camera dei deputati il sottosegretario Sonia Vitale ha risposto all’interrogazione. Ecco il testo della risposta (il resoconto nel suo testo completo è consultabile cliccando qui):
Con il question time in esame l’Onorevole interrogante affronta la problematica scaturente dalla pronuncia della Corte di Cassazione che, con l’ordinanza n. 18702 del 13 agosto 2010, ha affermato l’indeducibilità dal reddito d’impresa dei compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’articolo 95, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) dispone che « i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico ». In particolare, come precisato dall’Agenzia delle entrate, il riferimento all’esercizio in cui i compensi sono « erogati » impone – in deroga al generale principio di competenza che governa la determinazione del reddito d’impresa – la deducibilità dei compensi agli amministratori secondo il principio di cassa. Peraltro, la deducibilità del compenso presuppone la sua inerenza all’attività d’impresa secondo il principio di cui all’articolo 109, comma 5 del Tuir, inerenza che va valutata caso per caso in relazione alla specifica fattispecie considerata.
L’interrogante si è dichiarato tuttavia insoddisfatto della risposta, la quale non affronta la questione posta dall’interrogazione. In particolare, l’atto di sindacato intendeva segnalare l’allarme destato tra i contribuenti da un orientamento giurisprudenziale, recentemente assunto dalla Corte di cassazione, che riconosce la deducibilità dei compensi erogati agli amministratori delle sole società di persone, escludendo tale possibilità per le società di capitali, in quanto non sarebbero ravvisabili, in questo secondo caso, i presupposti per configurare un rapporto di lavoro subordinato tra la società e i suoi amministratori. Nel rilevare, quindi, come tale orientamento rischi di dare origine a disparità di trattamento in materia di deducibilità delle spese societarie e di determinare conseguenze deleterie per le aziende italiane, già colpite da una grave crisi economica, sottolinea l’esigenza di conoscere quali iniziative, anche di carattere normativo, il Governo intenda assumere per evitare che improprie applicazioni analogiche di tale indirizzo interpretativo determinino un aggravio della pressione tributaria sulle aziende, attraverso una generalizzata estensione dei casi di indeducibilità delle spese a fattispecie non espressamente contemplate dal legislatore.
Il presidente della Commissione, Gianfranco CONTE, ha concordato con l’interrogante in merito all’esigenza di chiarire il regime tributario applicabile alle fattispecie indicate nell’atto ispettivo, ad esempio stabilendo parametri atti ad orientare con maggiore precisione l’azione in materia dell’Amministrazione finanziaria.