Emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico la Circolare n. 3635 del 6 maggio 2010 in relazione al Decreto legislativo 26 marzo 2010, n 59 (vedi ns. scheda)
Per quanto attiene l’argomento della scheda segnaliamo la precisazione del Ministero a pagg. 19-22 con il n. 13 che si riporta per seplificarne la lettura:
13. Artt. 73, 74, 75 e 76 – Disposizioni relative ai ruoli degli agenti di affari in mediazione, agenti e rappresentanti di commercio, mediatori marittimi ed elenco degli spedizionieri – e Art. 80 – Disposizioni transitorie..
13.1. Il decreto legislativo di cui in epigrafe, ha tra l’altro dettato agli articoli 73, 74, 75 e 76 una nuova disciplina procedimentale per le attività di agente d’affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, prevedendo per alcune di esse anche limitate modifiche sostanziali. La disciplina, sotto il profilo formale, in sintesi sopprime, solo per le attività di cui in oggetto, i relativi ruoli o elenchi camerali, indicando nella dichiarazione di inizio attività, di cui all’articolo 19 della legge 241/90, la nuova modalità di accesso. Quanto precede in conformità alle statuizioni della direttiva recepita, che indica nel 46° considerando la riduzione del numero delle procedure e formalità applicabili, quale presupposto per l’agevolazione dell’accesso all’attività di prestazione di servizi, ed al successivo 54° considerando impone la sostanziale eliminazione dell’autorizzazione quale modalità d’accesso ad un’attività di servizi. Parimenti la disposizione appare attuativa della disposizione di cui all’articolo 41, lettera e) della legge 88/2009 (comunitaria 2008), che ha dettato i criteri di recepimento della richiamata direttiva. In tale ottica appare di tutta evidenza la volontà del legislatore delegato, in attuazione della direttiva e della norma di delega, di porre la DIA quale unica via d’accesso all’esercizio delle attività sopra richiamate.
13.2. I predetti articoli 73, 74, 75 e 76 hanno tutti analoga struttura. I rispettivi comma 1 sopprimono il ruolo o l’elenco. I rispettivi comma 2 assoggettano le relative attività a dichiarazione di inizio di attività differita (l’attività può essere esercitata solo dopo il decorso di trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazione) da presentare alla Camera di commercio competente per territorio, tramite lo Sportello unico per le attività produttive, evidenziando che, salvo quanto specificato di seguito, nulla altro è innovato in generale relativamente ai requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari di accesso all’attività stessa che, ove prescritti dalla relativa legislazione vigente, restano quelli fissati dalla stessa e devono essere pertanto attestati corredando tale dichiarazione di inizio attività delle certificazioni e autocertificazioni necessarie. I rispettivi comma 3 prevedono che l’effettivo possesso di tali requisiti sia verificato dalle Camere di commercio e, disponendo l’iscrizione dei dati relativi ai soggetti abilitati, a seconda dei casi, nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche o amministrative (REA) con assegnazione della specifica qualifica prevista dalla relativa normativa, mantengono la piena conoscibilità di tali abilitazioni a suo tempo derivante dall’iscrizione nel soppresso ruolo od elenco corrispondente, rafforzando anzi tale conoscibilità, considerato che sia il registro delle imprese che il REA sono tenuti con modalità informatizzate. Anche le necessarie garanzie di professionalità a tutela dei consumatori e del mercato sono in tal modo garantite. Ai rispettivi comma 4 sono contenute le disposizioni specifiche, tese a delimitare il campo di applicazione di ciascuna specifica disciplina o, ove occorre, a modificarne i requisiti di accesso in conformità alle prescrizioni della direttiva. Ai comma 5 e 6 corrispondenti si evidenzia che le iscrizioni previste dalla nuova disciplina, ed in particolare quella al REA prevista per i soggetti diversi dalle imprese, “hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività professionale” e che i richiami contenuti nelle leggi vigenti alla soppressa iscrizione nel ruolo o nell’elenco relativi, si intendono “ad ogni effetto di legge” riferiti alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel REA previsti dalle nuove disposizioni. Nel caso in cui per la tenuta del ruolo o dell’elenco era prevista un’apposita Commissione, i rispettivi comma 7 evidenziano che le relative competenze sono svolte dalle Camere di commercio.
13.3. Benché le disposizioni dettate dagli agli articoli 73, 74, 75 e 76, con la nuova disciplina procedimentale per le attività di agente d’affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, non abbiano decorrenza diversa da quella generale del decreto legislativo e debbano trovare pertanto applicazione immediata al decorso del relativo periodo di vacatio legis, tale applicazione deve essere contemperata con la previsione di cui al successivo articolo 80 del suddetto decreto legislativo. Quest’ultimo articolo, infatti, delega lo scrivente Ministero ad emanare entro sei mesi un decreto ministeriale per disciplinare sia le modalità di passaggio nel registro delle imprese o nel REA delle posizioni già iscritte nei ruoli camerali, sia le modalità di iscrizione, nei medesimi Registro delle imprese e REA, dei soggetti che intendono iniziare ex novo ad esercitare tale attività. Da quanto precede deriva che è necessario definire l’esatto momento dell’acquisizione dell’efficacia delle nuove disposizioni, in presenza, da un lato, della chiara volontà del legislatore di sostituire la DIA all’iscrizione nei ruoli ed elenchi in questione, ma dall’altro, della necessità di non determinare vuoti di disciplina e di tutela nelle more dell’attuazione delle nuove disposizioni procedurali previste dal citato articolo 80. Le Camere di commercio, pertanto, a parere della scrivente, dovranno dare immediata applicazione alla nuova disciplina in tutti gli aspetti non condizionati dall’assenza di tali indicazioni procedurali, attenendosi, per i resto, alle seguenti prime indicazioni prudenziali. In sede assolutamente transitoria, e cioè nel periodo intercorrente tra la data dell’8 maggio 2010 e la data di applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del citato articolo 80, coloro i quali intendono svolgere le attività di agente d’affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, presenteranno alla CCIAA competente (all’ufficio preposto alla tenuta degli albi e ruoli o all’ufficio del registro delle imprese, a seconda delle determinazioni organizzative di ciascuna Camera), una dichiarazione di inizio attività, corredata delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti professionali e morali richiesti dalle singole leggi, così come eventualmente modificate per questo aspetto dal decreto legislativo in questione, secondo il seguente percorso procedimentale: dichiarazione di inizio attività (DIA) – decorso del tempo (almeno trenta giorni) – comunicazione di inizio attività (CIA). L’ufficio camerale competente, effettuate le debite verifiche, e previa comunicazione di inizio attività, iscriverà provvisoriamente i soggetti richiedenti nei soppressi ruoli ed elenchi, nella eventuale sezione richiesta, anche al fine di mantenere aggiornata la base su cui dovrà successivamente operarsi il passaggio nel Registro delle imprese o nel REA. Ai medesimi fini i predetti ruoli ed elenchi soppressi saranno gestiti dinamicamente, curandone gli adempimenti, anche per quanto riguarda revisioni, sospensioni e cancellazioni, secondo la disciplina vigente. Nulla è innovato, inoltre, limitatamente a tale periodo transitorio, con riferimento all’iscrizione nel registro delle imprese esercitanti le attività in questione, né, in tale periodo transitorio, gli adempimenti in questione coinvolgeranno in alcun modo il REA.