L’Inps con circolare 13 gennaio 2011 n. 5 interviene per fornire Chiarimenti in ordine all’obbligo contributivo sui compensi percepiti per la partecipazione ai collegi nazionali o territoriali di gestione di albi o elenchi professionali o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni alla luce della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 105 del 12 dicembre 2001.
L’Inps con riferimento dalla circostanza che – anche in virtù del richiamo alla normativa fiscale operato dall’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – il regime contributivo della gestione separata deve essere coerente con la natura ed il trattamento fiscale dei redditi oggetto del prelievo precisa che i redditi derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza, o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni, percepiti da soggetti che svolgono, in maniera professionale ed abituale attività legata all’esercizio di arti e professioni (di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.), concorrendo alla formazione del reddito derivante dall’attività professionale o artistica, non sono soggetti a contribuzione nell’ambito della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dovendo invece essere assoggettati a prelievo contributivo nell’ambito della gestione previdenziale competente in relazione al reddito professionale.