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Decreto Ministeriale 15 luglio 1992, n. 430

Con il Decreto del Ministeriale  di Grazia e Gustizia 15 luglio 1992, n. 430 (in G.U. n. 265 10/11/92) è stata approvata la Tariffa professionale dei consulenti del lavoro.

Nel caso il C.d.L. assista il curatore fallimentare nella procedura straordinaria come coadiutore, deve essere liquidato sulla base della tariffa giudiziale e non su quella della tariffa professionale. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.10143 del 9 maggio 2011, ha respinto il ricorso presentato da uno studio associato di consulenti del lavoro, che aveva richiesto un compenso commisurato alla tariffa professionale per la propria consulenza prestata ad un curatore fallimentare, nel redigere i libri paga del personale dipendente di una società fallita.
La Corte, equiparando l’operato dello studio professionale a quello di un coadiutore (legge fallimentare all’art.12), che solitamente integra l’attività del curatore, ritiene che per tale azione svolta i professionisti devono percepire “un compenso determinato sulla base della tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici e non invece sulla base della tariffa professionale che presuppone un rapporto di lavoro autonomo tra il fallimento stesso e il professionista”.

La sentenza della Corte di Cassazione 19 dicembre 2011, n. 47342 (dal sito di TecnoConsul) ha stabilito che L’accordo delle parti costituisce la fonte primaria della determinazione del compenso spettante al professionista. (leggi notizia sul sito dell’A.N.C.L.)

Per i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale si veda il D.M. della Giustizia 30 maggio 2002 (in G.U. n. 182 del 5 agosto 2002)