Nella Gazzetta Ufficiale della R.I. del 22 dicembre 2011, n. 297 pubblicati i Decreti Legge di seguito riportati. Nella Gazzetta Ufficiale della R.I. del 20 febbraio 2012, n. 42 pubblicate le leggi diconversione.
Legge 17 febbraio 2012 n. 9 di conversione del Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211. Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.- al Senato della Repubblica S. 3074 – Approvato il 25 gennaio passa alla Camera dei Deputati.(C 4909). Approvato definitivamente il 14 febbraio 2012.
Corte di Cassazione, Relazione n. III/04/2012 del 21 febbraio 2012
Legge 17 febbraio 2012 n. 10 di conversione del Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212. Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile. – al Senato della Repubblica S. 3075 che lo approva il 2 febbraio 2012, passando alla Camera dei Deputati (AC 4933) la quale il 14 febbraio 2012 conclude l’esame cassando i primi due Capi relativi alla disciplina delle crisi da sovraindebitamento (per effetto dell’intervenuta legge 27 gennaio 2012, n. 3, Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. modificandone il titolo in Disposizioni urgenti per l’efficienza della giustizia civile). Il provvedimento ritorna, quindi, al Senato della Repubblica (S. 3075 B) con un testo semplificato che lo approva dfinitivamente il 15 febbraio 2012 (leggi testo approvato).
Il D.L. 212/2011 detta al Capo I, articoli da 1 a 11, le modalità perporre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento [tale intendendosi una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonchè la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni da parte di chi non è assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali (secondo l’art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m. i. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.) e che non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento: situazioni che verranno esposte in un accordo di ristrutturazione dei debiti (elaborato dal debitore con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi – artt. 10 e 11 – individuati negli enti pubblici che possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, nonchè negli organismi di mediazione costituiti presso le C.C.I.A.A., il segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari – previsto all’articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, -, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai nonchè nei professionisti che possono essere nominati “curatori” individuati all’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 – <<avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura; coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento>> -]. L’accordo deve essere depositato presso il tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza ovvero la sede principale, nel quale siano previste la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. Tribunale che, acquisito l’accordo di almeno il 70% dei creditori (art. 6), omologa l’accordo stesso (art. 7) previa acquisizione di ogni utile documentazione (indicata all’art. 4) e verifica che non ci siano pericoli in frode ai creditori. Le disposizioni di cui in commento riportano, per quanti ne sono assoggettabili, alla alal disposizione di cui all’art. 182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m. i. Per il testo aggiornato del richiamato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m. i. vedasi nel sito www.altalex.com la pagina dedicata al provvedimento. La legge 27 gennaio 2012, n. 3 al Capo II riporta Procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Il decreto legge interviene poi, al Capo II, con l’art. 12, ad apportare alcune modifiche alla disciplina della mediazione – decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, – il cui articolo è stato soprresso in sede di legge di conversione; con l’art. 14 apporta modifiche all’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) sul rapporto termini – manifestazione di interesse a prosegure il contenzioso, stabilendo, dal 1.1.2012, che Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, articolo modificato in sede di conversione che abroga in toto l’articolo 26; con l’art. 16 interviene ancora sulla legge di stabilità 2012, ed in particolare sull’articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 laddove si prevede la presenza di un “un solo sindaco revisore” anzichè del collegio, precisando che Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall’assemblea che li ha nominati. In sede di legge di conversione soppresse la lettera a) del 1° comma e il 2° comma.