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Modifiche al lavoro interinale

Il Decreto Legislativo 2 Marzo 2012, n. 24 Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (in G.U. 22 marzo 2012 n. 69) – nel recepire la direttiva comunitaria modifica le disposizioni sul lavoro interinale inserite nella riforma Biagi.

Entra in vigore il 6 aprile 2012.

Tra le novità si segnalano:

> l’inserimento della lettera a-ter) all’articolo 2: “condizioni di base di lavoro e d’occupazione” definito quale: il trattamento economico, normativo e occupazionale previsto da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso un utilizzatore di cui all’articolo 20, comma 1, ivi comprese quelle relative: 1) all’orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi; 2) alla retribuzione; 3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, nonché la protezione di bambini e giovani; la parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione; definizione utile per individuare la novella di cui all’art. 23, comma 1 laddove indica che: Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte. La violazione è ora assistita dalla sannzione, per effetto dell’introdotto comma 3-bis all’articolo 18, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.

> la possibilità, inserita con il comma 5-ter nell’art. 20, di estendere il contratto in somministrazione a favore a) di soggetti disoccupati percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali o ridotti, da almeno sei mesi;  b) di soggetti comunque percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi. Resta comunque fermo quanto previsto dei commi 4 e 5 dell’articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;  c) di lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 18) e 19) dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede all’individuazione dei lavoratori di cui alle lettere a), b) ed e) del n. 18) dell’articolo 2 del suddetto regolamento (CE) n. 800/2008.

> l‘inserimento all’art. 22 del comma 3-bis. che stabilisce: Le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi del presente articolo, possono essere effettuate anche con rapporto di lavoro a tempo parziale. In tale caso, trova applicazione il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, in quanto compatibile con le disposizioni del presente decreto.

> viene introdotto all’art. 23 il comma 7-bis. il quale così recita: I lavoratori dipendenti dal somministratore sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso quest’ultimo, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti del medesimo utilizzatore, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato. Tali informazioni possono essere fornite mediante un avviso generale opportunamente affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore presso il quale e sotto il cui controllo detti lavoratori prestano la loro opera. La violazione per la modifica al sistema sansionatorio di cui all’art. 18, con l’introduzione del comma 3-bis, è assistita dalla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.

La riforma del mercato del lavoro interviene sul contratto di somministrazione anche con riferimento al contratto a termine al quale si riconduce.

 Per la normativa e la prassi sul contratto di somministrazione vedi alla nosta pagina > > >