Con sentenza n. 6671 del 3 maggio 2012 In tema di sgravi contributivi integranti aiuti di Stato incompatibili col mercato comune (nella specie, sgravi per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, giudicati illegali dalla Commissione europea), la Sezione Lavoro ha statuito che:
a) per il recupero vale il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ., decorrente dalla notifica alla Repubblica Italiana della decisione comunitaria di recupero;
b) spetta all’impresa beneficiaria, che voglia evitare il recupero, provare che lo sgravio si è mantenuto nel triennio sotto la soglia degli aiuti d’importanza minore (de minimis).