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Anno 2011 – retribuzione di 2° livello misura massima dello sgravio contributivo

DECRETO 24 gennaio 2012

Determinazione, per l’anno 2011, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 1, comma 47, della legge n. 220/2010. (GURI 8 giugno 2012 n. 132) – Si segnala sull’argomento anche Taglio drastico alla (detassazione di) produttività a cura di Francesca Fazio (Boll. spec. Adapt, n. 16/2012

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 di concerto con

 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l’art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, per il triennio 2008-2010, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010;

 Visto il terzo periodo del predetto comma 67, che prevede la concessione, in via sperimentale per il triennio 2008-2010 e nel limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, uno sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripartizione di cui alle lettere a), b) e c) della disposizione medesima, relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all’art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati;

 Visto il comma 68 del citato art. 1 della legge n. 247 del 2007, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, le modalità di attuazione del precedente comma 67 anche con riferimento all’individuazione dei criteri sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l’ammissione al predetto beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell’attuazione, al controllo

del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa.

 Visto il quarto periodo del menzionato comma 68, che stabilisce, relativamente allo sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010, uno specifico incremento, per 650 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

 Visto l’art. 53, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede, per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e collegate ai risultati riferiti all’andamento economico, o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di

lavoro;

 Visto l’art. 1, comma 47, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il predetto sgravio dei contributi è concesso, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011,

con i criteri e le modalità di cui ai già citati commi 67 e 68 dell’art. 1 della legge n. 247 del 2007, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi del quarto periodo del suddetto comma 68;

 Visto il «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 che, nella parte relativa all’incentivazione della contrattazione di secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale;

 Visti i decreti ministeriali 7 maggio 2008, 17 dicembre 2009 e 3 agosto 2011, che hanno disciplinato, rispettivamente, la concessione dello sgravio, in via sperimentale, con riferimento agli anni 2008,

2009 e 2010;

 Visto l’accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2009, che, al punto 9, prevede che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili, tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello;

 Considerata l’opportunità di avvalersi dei criteri appena citati;

 Ravvisata l’esigenza che, ai fini dell’ammissione al beneficio contributivo di cui al comma 47 dell’art. 1 della citata legge n. 220 del 2010, i contratti territoriali debbano determinare criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, della qualità, della redditività, dell’innovazione e dell’efficienza organizzativa, sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità di tutte le imprese del settore;

 Considerato che, fermi restando i vigenti criteri assunti dai contratti aziendali o territoriali come indicatori dell’andamento economico delle imprese e dei suoi risultati, occorre pervenire all’elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in materia riconducibili, nella sostanza, agli obiettivi definiti nel menzionato

protocollo del 23 luglio 2007;

 Ravvisata la necessità di determinare, ai sensi del citato comma 47 dell’art. 1 della legge n. 220 del 2010, per l’anno 2011, la misura della quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, sulla quale è concesso lo sgravio per tale anno;

 Visto l’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, che individua i redditi da lavoro dipendente soggetti a contribuzione previdenziale ed assistenziale;

 Visto l’art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, che individua la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale;

 Visto l’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che subordina la concessione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte del datore di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

 

 Art. 1

Ripartizione del finanziamento degli sgravi contributivi

 1. Le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all’art. 1, comma 47, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all’altra tipologia.

 

Art. 2

Ambito di applicazione

 1. Con riferimento all’anno 2011, sulla retribuzione imponibile di cui all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui

all’art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25% per cento della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla

ripartizione di cui all’art. 1, comma 67, lettere b) e c), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

 2. Entro il 30 ottobre dell’anno 2012, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall’INPS, con apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, indetta ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, può essere rideterminata, per l’anno 2011, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilito dall’art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

 3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:

 a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

 b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

 4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

 5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non è concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

 6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

 8. Sono escluse dall’applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente dall’ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego.

 9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

 

Art. 3

Procedure

1. Ai fini dell’ammissione allo sgravio di cui all’art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche

con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto medesimo.

 2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere:

 a) i dati identificativi dell’azienda;

 b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;

 c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera

b) presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

 d) l’importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo individuale di cui all’art. 2, commi 1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al comma 3, e il numero dei lavoratori beneficiari;

 e) l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;

 f) l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;

 g) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

 3. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all’art. 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento è quella disciplinata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all’art. 2, comma 1, del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

 

Art. 4

Modalità di ammissione

1. L’ammissione allo sgravio di cui all’articolo 2, comma 1, avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall’INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.

 2. A tal fine, l’Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.

 3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1, l’INPS, ferma restando l’ammissione di tutte le domande trasmesse, provvede all’eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti.

L’INPS provvede altresì a comunicare le risultanze della procedura di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Art. 5

Norme finali

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto si provvede a valere sui seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Centro di responsabilità 08 «Politiche Previdenziali»: 4364-7, per un ammontare pari a 170 milioni euro; 4367-6, per un ammontare pari a 170 milioni di euro; 4377-1, per un ammontare pari a 310 milioni di euro.

 Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 24 gennaio 2012

 

 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero

Il Ministro dell’economia e delle finanze Il Vice Ministro delegato Grilli

 

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2012 ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min Salute e Min. lavoro, registro n. 6, foglio n.257