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Beni concessi in godimento a soci o familiari – Circolare AE n. 24/2012

Con Circolare 15 giugno 2012, n. 24/E l’Agenzia delle Entrate espone le proporie considerazioni in merito ai Beni concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi dell’articolo 2, commi da 36 terdecies a 36- duodevicies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Chiarimenti sulle modalità applicative.

La Circolare specifica che Destinatari delle disposizioni introdotte sono, pertanto, sia i soggetti che concedono in godimento i beni (concedenti), sia quelli che li ricevono (utilizzatori). In particolare, gli utilizzatori che rientrano nell’ambito applicativo della norma sono i soggetti che beneficiano dei beni relativi all’impresa nella propria sfera privata. Più precisamente sono interessati dalla disposizione: a) i soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale; b) i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell’imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato. Si ritiene, inoltre, che per ragioni di ordine logico-sistematico rientrino nell’ambito di applicazione della disposizione in esame: c) il soggetto residente e non residente (cfr. articolo 23, comma 1, lettera f) che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato. d) i familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, dei soggetti di cui alla lettera a). I familiari dell’imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR, pertanto, sono tali “ il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”. Attesa la necessità di evitare l’aggiramento della norma, si ritiene che debbano essere considerati destinatari della disposizione in esame anche i soci o i loro familiari che ricevono in godimento beni da società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile a quella partecipata dai medesimi soci.

In merito ai Beni concessi in godimento che costituiscono fringe benefit (par. 5) la Circolare specifica che L’articolo 67, comma 1, lettera h-ter, trova applicazione nei confronti dei soggetti utilizzatori indicati nel paragrafo 1 ogniqualvolta gli stessi ricevano in godimento un bene, ad un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, a prescindere dalla circostanza che il bene sia assoggettato ad un regime di limitazione della deducibilità prevista nell’ambito del TUIR in capo al soggetto concedente. Ciò premesso si precisa, che tale disposizione non trova applicazione, invece, quando il soggetto utilizzatore sia al contempo dipendente della società o dell’impresa individuale, ovvero, sia lavoratore autonomo, in quanto, in queste ipotesi l’utilizzatore è assoggettato alla disciplina di tassazione prevista dagli articoli 51 e 54 del TUIR. L’art. 51 del TUIR disciplina la Determinazione del reddito di lavoro dipendente. L’art. 54 la Determinazione del reddito di lavoro autonomo.