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Comunicazione periodica utilizzatori lavoratori in somministrazione

il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 12187 del 3 luglio 2012 fornisce l’interpretazione da assegnare all’introdotta sanzione amministrativa pecuniaria nell’ipotesi di mancata o non corretta effettuazione della comunicazione periodica relativa ai contratti di somministrazione di lavoro .

L’art 3 del D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24, modifica l’apparato sanzionatorio (art. 18 del D. Lgs. 276/03) aggiungendo all’art. 18 il comma 3-bis il quale recita: La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, e,  per  il  solo utilizzatore, di cui all’articolo 23, comma  4,  secondo  periodo,  e comma 7-bis, nonchè di cui all’articolo 24, comma 4,  lettere  a)  e b), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista  dal comma 3. Quindi con la sanzione  amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.

Il 4° comma dell‘art. 24 del D. Lgs. 276/2003 indica che: L’utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:
    a) il  numero  e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro  prima  della  stipula  del contratto di somministrazione; ove ricorrano  motivate  ragioni  di urgenza e necessità di stipulare il contratto,  l’utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
    b)  ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori  di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati
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Viene indicato il termine del 31 gennaio di ogni anno per formulare la comunicazione in argomento con riferimento all’anno solare precedente. Per il solo 2012 le variazioni interesseranno il periodo 6 aprile – 31 dicembre 2012. La prima scadenza, come indicato nell’interpetazione ministeriale, è quindi il 31 gennaio 2013.