il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con la nota n. 12187 del 3 luglio 2012 fornisce l’interpretazione da assegnare all’introdotta sanzione amministrativa pecuniaria nell’ipotesi di mancata o non corretta effettuazione della comunicazione periodica relativa ai contratti di somministrazione di lavoro .
L’art 3 del D.Lgs. 2 marzo 2012, n. 24, modifica l’apparato sanzionatorio (art. 18 del D. Lgs. 276/03) aggiungendo all’art. 18 il comma 3-bis il quale recita: La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, e, per il solo utilizzatore, di cui all’articolo 23, comma 4, secondo periodo, e comma 7-bis, nonchè di cui all’articolo 24, comma 4, lettere a) e b), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3. Quindi con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
Il 4° comma dell‘art. 24 del D. Lgs. 276/2003 indica che: L’utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.