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D.L. 21 giugno 2013 n. 69, “decreto fare”

Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (pubblicato nel S.O. n. 50 alla GURI n. 144 del 21.6.13). Convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 pubblicato nel S.O. n. 63 della GURI n. 194 del 20.8.13). Nella GURI n. 194 presente il testo coordinato.

Vedi dossier del 17 giugno 2013 sulla pagina Il Governo Informa

Alla Camera dei Deputati (A.C. 1248) presentato il 21 giugno 2013 – il testo in esame – I dossier – approvato il 26 luglio 2013.

Al Senato della Repubblica (A.S. 974) – il testo in esame – I dossier – approvato, con emendamenti, il 7 agosto 2013 vedi comunicato di fine seduta torna

alla Camera dei Deputati (A.C. 1248-B) – il testo in esame – i dossier approvato, in via definitiva, il 9 agosto 2013 – Pubblicata in GURI

Nel provvedimento si segnala: in aggiornamento

Una ulteriore Semplificazioni in materia di DURC (art. 31) il quale, acquisito solo telematicamente, se rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione con previsione legislativa a poter regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità. Sul D.U.R.C. si ricorda l’intervento di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64, Art. 6 titolato Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, comma 11-ter. Nel medesimo art. 31, oltre i riflessi del D.U.R.C. in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, presenti modifiche al D. Lgs. 163/2006 pure presenti agli artt. 19, 26, 27 e 32 del D.L. in commento – in Sicilia si ricorda che è intervenuta la L.R. 12 luglio 2011, n. 12) – Emanata dall’Inail l’istruzione operativa del 31 luglio 2013 (vedi nostra news) avente per oggetto DURC. Decreto-legge n. 35/2013 convertito nella legge n. 64/2013. Rilascio versione 4.0.1.26 www.sportellounicoprevidenziale.it

Interventi di semplificazione (artt. 32, 35 e 42) avuto riguardo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (vedi nostra pagina), tra i quali alla informazione e formazione, al Documento di valutazione dei rischi. Nell’art. 32, al comma 6, presenti modifiche al D.P.R. 1124/1965 che riguardano la denuncia degli infortuni sul lavoro (se pur dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

L’invio del certificato medico di gravidanza, del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza (art. 34), dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, avverrà esclusivamente per via telematica direttamente dal medico.

La Soppressione certificazioni sanitarie (art. 42) quale il certificato di sana e robusta costituzione. Alla let. b) del 1° comma prevista, limitatamente alle lavorazioni non a rischio, la soppressione – dal 22 giugno – del certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti e dei minori.  

L’abrogazione della responsabilità fiscale negli appalti (art. 50) riguardo il versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta (vedi nostra scheda in corso di aggiornamento).

L’abrogazione (art. 51), dopo diversi rinvii, della comunicazione mensile in via telematica, … dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli … (art. 44-bis del D.L. 269/03 convertito con L. 326/03).

Diversi interventi per la riscossione mediante ruolo (art. 52) prevedendo in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica di rateare il debito fino a centoventi rate mensili. Decadendo dalla rateazione solo se nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive non sia stato rispettato il previsto piano. Sono previste ulteriori disposizioni in materia di espropriazioni per la prima casa o per i beni aziendali anche di società di capitali.

Nel D.L. presenti modifiche al Concordato preventivo (art. 81): dovrà essere prodotto, in uno all’istanza, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti con possibile vigilanza, sul concreto adempimento assunto, di un commissario giudiziale il quale riferisce al tribunale che verificata la sussistenza delle condotte può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiararne il fallimento del debitore …

Interventi (art. 84) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28