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D.U.R.C. – Primi chiarimenti dal Ministero dopo il “decreto del fare”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale attività ispettiva, ha emanato la circolare n. 36 del 6 settembre 2013 art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) – semplificazioni in materia di DURC – primi chiarimenti.

Come noto l’art. 31 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98, decreto fare, è intervenuto sul tema delle Semplificazioni in materia di DURC

eliminando dalla previsione di cui all’art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012 (conv. da L. n. 94/2012), il riferimento alla concessione dei “benefici normativi e contributivi”  [«di cui all’articolo 1, comma  1175,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296]

prevedendo che In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio

modificando l’articolo 38, comma 3 e l’articolo 118, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163; la circolare in commento individua con essi l’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC da parte della stazione appaltante, già previsto dall’art. 16 bis, comma 10, D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009) (vedi ns. pagine) e a rimodulare, sulla base delle ipotesi regolate dai successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo, la procedura di intervento sostitutivo per irregolarità nei versamenti contributivi, prevedendo l’obbligo di attivazione direttamente da parte dei soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), del Regolamento di attuazione del codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010).