Pubblicata in G.U. n. 49 del 28/02/2014 la LEGGE 27 febbraio 2014, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
L’articolo 8 comma 2 ter della citata disposizione prevede che ” All’articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: “Per l’anno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2013 e 2014″».
Dal 01 marzo 2014, l’articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così dispone:
“Per gli anni 2013 e 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi’ se, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.”