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Contratto di solidarietà per aziende soggette alla CIGS

Pubblicato nella GURI 27 novembre 2014 n. 276 il Decreto Ministeriale 10 ottobre 2014, n. 85145 Modifica all’articolo 7 del decreto ministeriale n. 46448 del 10/07/2009, rubricato “Deroga ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge 23/07/1991, n. 223”

L’art. 7 Deroga ai sensi dell’articolo 1, comma 9, della legge del 23 luglio 1991 n. 223 del Decreto Ministeriale 10 luglio 1999, n. 46448, dopo la modifica apportata è il seguente: <<Fermo restando l’arco temporale fissato dall’articolo 4, comma 35, del decreto legge n. 510 del 1996, convertito con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, il limite massimo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale stabilito dall’articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, può essere superato nelle singole unità produttive, qualora il ricorso al contratto di solidarietà abbia la finalità di strumento alternativo alla procedura per la dichiarazione di mobilità di cui all’articolo 4 della citata legge n. 223 del 1991 ovvero qualora i lavoratori non si oppongano alla collocazione in mobilità.>>

Sulle modifiche in argomento è interventuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Circolare 19 dicembre 2014, n. 32 Articolo 7 del decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009, come modificato dall’articolo 1 del decreto ministeriale n. 85145 del 10.10.2014