Aggiornamento: L’Agenzia delle Entrate con circolare 19 febbraio 2015, n. 6, Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro, è intervenuta chiarendo alcuni punti sulla compilazione della certificazione.
Dal corrente anno le certificazioni delle retribuzioni e dei compensi corrisposti subiscono una notevole modifica.
Il vecchio CUD e/o le vecchie certificazioni dei compensi ai lavoratori autonomi sono sostituite da un’unica certificazione, il modello Certificazione Unica (CU_2015): ciò per effetto della semplificazione di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175.
Il relativo modello con le relative istruzioni sono stati approvati (vedi ns. news) con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015. L’Agenzia ha pure messo a disposizione il Software di compilazione della certificazione stessa.
Il modello si muove nell’ottica di far pervenire al soggetto contribuente il c.d. 730 precompilato per cui si presenta molto più complesso con numerosi dati. Per come anticipato, più ampia la platea dei soggetti da dichiarare (es. lavoratori autonomi). Infatti anche per i lavoratori autonomi e/o agenti di commercio dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello CU_2015. Tra i nuovi dati, ad esempio, l’introdotto nuovo bonus di € 640,00 per il 2014. Riguardo ad alcuni dati (esempio dati Inail) l’inserimento, per questo primo anno, non è obbligatorio come emerge dal Comunicato stampa del 12 febbraio 2015.
Oltremodo i termini assegnati per la consegna (28 febbraio 2015) e, soprattutto – altra novità da quest’anno – la trasmissione telematica (entro il 7 marzo 2015) impongono una rimodulazione operativa nelle aziende e nello studio, con conseguenti oneri economici. Basti pensare che, diversamente dal passato ed assente un periodo transitorio, le violazioni sono assistite da una non indifferente sanzione. Sanzione determinata per ogni percipiente in € 100,00. Un (amaro) esempio: per 50 certificazioni (dipendenti, autonomi o agenti di commercio), in caso di errori, la sanzione sarà pari a € 5.000,00. Sull’argomento è intervenuto il comunicato stampa del 12 febbraio 2015 (vedi nostra news). Si tenga conto poi che la dichiarazione annuale mod. 770 non ha subito semplificazione alcuna e che i dati, quindi, dovranno essere ripresi.
In sostanza: il nuovo mod. CU_2015 dovrà essere compilato, con i maggiori e diversi dati alcuni dei quali potrebbero non essere presenti negli archivi, e consegnato comunque entro il 28 febbraio. Subito dopo, entro il 7 – questo anno 9 cadente il 7 di sabato – marzo dovrà essere trasmesso telematicamente. Sono esclusi dalla trasmissione telematica le certificazioni attestanti esclusivamente redditi totalmente esentati da imposizione e quelle degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate.