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Bonus Inail

L’Inail con nota Prot. 60010/20/10/2010.0007625 del 20 ottobre 2010 per le Istanze ex art. 24 DM 12.12.2000 ha elaborato un nuovo Modello OT 24 – MAT.

Il modulo di domanda, gli allegati e le istruzioni per la compilazione

Secondo i chiarimenti dell’Inail (clicca qui per leggere le indicazioni operative) possono beneficiarne tutte le Aziende che

1) sono in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa

2) sono in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro

3) hanno effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente, un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella Sez. A del modello di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori. Per intervento di particolare rilevanza deve intendersi a) l’aver adottato una serie di modi di operare e di comportamenti che dimostrino l’attenzione ai lavoratori, alla comunità in cui opera, all’ambiente, b) l’aver implementato o anche certificato il proprio SGSL secondo la norma BS OHSAS 18001:07, l’unica ad oggi certificabile, da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA (ex SINCERT) – per ottenere lo sconto del premio occorre complilare il questionario riportato nell’Allegato II per avere certezza di aver correttamente implementato il sistema nelle sue parti essenziali ovvero, nel caso sia certificato, allegare copia del relativo certificato -, c) aver adottato una procedura che gli consenta di selezionare i fornitori anche tenendo conto degli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro sia che si tratti di fornitori di servizi che di fornitori di prodotti, d) qualora si appartiene ad un comparto produttivo per il quale è stato stipulato un accordo ed hanno aderito allo stesso realizzando gli interventi previsti devono semplicemente citare sul modello, l’accordo di comparto e l’intervento realizzato. Tra gli interventi individuabili nelle citate restanti Sezioni (leggi per i dettagli) si segnalano prevenzione e protezione (Sezione B), attrezzature, macchine e impianti (Sezione C),sorveglianza sanitaria (Sezione D), formazione (Sezione E), stabilimenti a rischio di incidente rilevante (Sezione F), cantieri temporanei o mobili (Sezione G), attività di trasporto (Sezione H).

Con ulterire nota Prot. 60010.22/12/2010.0009262 del 22 dicembre 2010 viene precisato che, nelle more della pubblicazione in GU dopo le approvazioni di rito della delibera del Presidente Commissario Straordinario dell’INAIL n. 79 del 21 aprile 2010 “Riscrittura a tariffa vigente dell’articolo 24 del DM 12.12.2000. Riarticolazione delle percentuali dell’oscillazione per prevenzione (c.d. Terza oscillazione)”, rimangono vigenti le precedenti disposizioni in base alle quali la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa pari al:
5% per le aziende di rilevanti dimensioni (numero di lavoratori anno superiore a 500);
10 % per le altre aziende (numero di lavoratori anno inferiore a 500).

Con nota Prot 60010.24/01/2011.0000507 del 24 gennaio 2011, stante l’imminente pubblicazione della citata delibera viene spostato al 28 febbraio 2011 il termine, che sarà confermato dalla delibera come nuova data di scadenza annuale, per la produzione dell’istanza.

Nella G.U. 16 gennaio 2011 n. 38 è stato pubblicato il Decreto 3 dicembre 2010 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro del’Economia e Finanze dal titolo Riscrittura a tariffa vigente dell’articolo 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000.

Dalla rassegna stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche SocialiItalia Oggi 18.2.2011 Lavoro – Bonus malus a misura d’impresa di Cirioli Daniele – –