Il 1° gennaio 2015 entreranno in vigore le nuove modalità di calcolo dell’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. … A partire dal 1° gennaio, quindi, la richiesta di nuove prestazioni potrà essere fatta solo con il nuovo ISEE. Chi è già beneficiario di prestazioni sociali sulla base del vecchio ISEE alla data del 1° gennaio non deve però preoccuparsi di rinnovare subito la sua dichiarazione. A seconda della disciplina fissata dagli enti erogatori, fino alla scadenza della prestazione, se limitata nel tempo, o della validità della dichiarazione ISEE di cui è in possesso, il cittadino non ha bisogno di attestare la sua posizione con il nuovo ISEE. È solo quando si fa una nuova domanda che bisogna presentare la dichiarazione ISEE con le nuove regole. Il flusso di nuove dichiarazioni crescerà quindi gradualmente nel tempo, anche perché il 1° gennaio coincide con il periodo in cui tipicamente si fanno meno domande di prestazioni. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comunicato 18 dicembre 2014)
DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 in Guri 24 gennaio 2014 n. 19 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la Sentenza n. 02458/2015 depositata l’11 febbraio 2015 accogliendo in parte il ricorso prodotto da U.T.I.M. – Unione per la Tutela delle Persone con Disabilità Intellettiva e Associazione “Promozione Sociale” nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, ha annullato l’art. 4, comma 2, lett. f), del D.P.C.M. n. 159/2013 impugnato. Per effetto, salve ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, non andranno più sommati nella determinazione del reddito i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a) e quindi quello ai fini IRPEF. (vedi ns. news e leggi la sentenza)
Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 in S.O. n. 87 alla Guri 17 novembre 2014 n. 267 Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fi ni ISEE, dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Circolare Inps 18 dicembre 2014 n. 171 Riforma ISEE. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Messagio Inps 2 gennaio 2015 n. 28 Dichiarazione ISEE ai fini della domanda di ammissione al beneficio relativo alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero di un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati in alternativa al congedo parentale (art. 4, comma 24, lett. b) legge 28 giugno 2012, n. 92) – Allegato n. 1, Art. 7 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni” e Punto 7 circolare n. 171 del 18.12.2014 “Le prestazioni agevolate rivolte a minorenni (art. 7)”
La sezione dedicata nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – le istruzioni per la compilazione – Il nuovo modello integrale e il nuovo modello Mini – la dichiarazione sostitutiva