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Si (condizionato) al licenziamento intimato via mail

la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29753 del 15 giugno 2017, pubblicata il 12 dicembre, ha affermato che il provvedimento di licenziamento inviato con qualsiasi modalità e quindi anche via mail, assenti previsioni di modalità specifiche, vale come “atto scritto” così richiesto dalla legge n. 604/1966, ancor più se il datore di lavoro provi che la mail stessa è stata ricevuta (nella fattispecie pure diffusa) dal lavoratore.

Il ricorrente aveva denunziato, tra altri, violazione e falsa applicazione degli articoli 2702 cod.civ. e 2 legge 604/1966 nonché —ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod proc.civ.— omesso esame e motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti. Ha censurato la sentenza per avere ritenuto che la comunicazione via mail fosse idonea a costituire l’atto scritto richiesto ad substantiam dall’articolo 2 della legge 604/1996

Dichiarati infondati i motivi, i Giudici di legittimità hanno precisato che come già chiarito, con principio relativo all’interpretazione dell’articolo 2 della legge 604/1966 ma estensibile alle clausole contrattuali di analogo tenore, che il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità (in termini: Cassazione civile, sez. lav., 05/11/2007, n. 23061). Il requisito, così inteso, era stato assolto nella fattispecie di causa giacche in punto di fatto la sentenza ha accertato: – che con comunicazione via mail la società aveva trasmesso in allegato l’atto di licenziamento – che detta comunicazione era stata ricevuta dal … il 28 dicembre 2011, come dimostrato dal contenuto delle successive mails da lui inviate ai colleghi di lavoro, nelle quali egli partecipava la cessazione del suo rapporto di lavoro al 28.12.2011.