Con la circolare n. 3 del 25 gennaio 2018, l’INL, ha fornito indicazioni operative sulla mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La circolare ricorda che l’ordinamento riserva l’applicazione di determinate discipline subordinatamente alla sottoscrizione o applicazione di contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi. In particolare per l’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è indispensabile per il godimento di “benefici normativi e contributivi”, così come stabilito dall’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 e per il calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini retributivi, secondo quanto prevede l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 unitamente all’art. 2, comma 25, della L. n. 549/1995 (ricordando che l’art. 2, comma 25, della L. 28 dicembre 1995 n. 549 ha disposto che l’art. 1 si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali e’ quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.).
Si veda la ns. news Rappresentanza sindacale: convenzione per certificare la rappresentanza sindacale
Si veda anche Fondazione Studi Consulenti del Lavoro Approfondimento del 12 febbraio 2018 RAPPRESENTANZA, CCNL E AGEVOLAZIONI: DUBBI IRRISOLTI