La Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 8.11.2018/10.01.2019 n. 444, è intervenuta sulla responsabilità solidale di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 prima delle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012 (convertito in legge n. 35 del 2012) e dalla legge n. 92 del 2012. La sentenza ha ripercorso la normativa intervenuta partendo, appunto, dall’art. 29 del d. lgs n. 276 del 2003 per giungere agli anni 2012-2017 richiamando gli interventi dei Giudici delle Leggi (sentenza n. 254 del 2017) e della Corte di giustizia europea (sentenza 12.10.2004, C-60/2003).
Gli Ermellini hanno, poi, ripreso il principio per il quale sussiste, a carico del committente (e sino alla novella del 2012 che ha espressamente previsto il beneficium excussionis nonché il litisconsorzio necessario tra appaltante e appaltatore), una obbligazione solidale in senso stretto. Aggiungendo che: l’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 non prevedeva, sino alle novelle legislative del 2012, un regime di sussidiarietà, delineando dunque una obbligazione solidale in senso stretto, con conseguente irrilevanza di un litisconsorzio necessario tra debitore principale (datore di lavoro-appaltatore) e condebitore (committente).
Gli ermellini hanno, quindi, concluso – sul punto in esame – che la ratio perseguita dal legislatore consente di ritenere la responsabilità solidale (in senso stretto) del committente alla prestazione resa dal lavoratore seppur nell’ambito dello specifico appalto stipulato da appaltante e appaltatore. La responsabilità riguarda, pertanto, solo i crediti maturati nel periodo di durata del contratto di appalto e in ragione della prestazione resa per la realizzazione dell’opera o del servizio commissionati. Seppure la norma (sino alle modifiche del 2012, con particolare riferimento al T.F.R.) non lo specifichi, la responsabilità solidale deve ritenersi limitata solo ai crediti retributivi maturati nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Invero, la logica della solidarietà imposta dall’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 si basa sul rafforzamento della garanzia patrimoniale a favore del lavoratore con riguardo al pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all’appalto cui ha personalmente dedicato le sue energie lavorative avendo, limitatamente ad esso, come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l’impresa appaltante, la quale risulta, peraltro, completamente estranea al rapporto di lavoro svolto al di fuori dell’esecuzione dell’appalto (cfr. Cass. n. 17725 del 2017 seppur con riguardo alla disposizione normativa frutto delle modifiche del 2012). Di conseguenza, il committente risponde solamente per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall’appalto e, nella specie, della sola quota parte di T.F.R. maturato dal lavoratore nell’ambito dello specifico appalto. Non si rinvengono, inoltre, motivi per discostarsi, con riguardo all’ambito oggettivo della garanzia solidale, da quanto già affermato da questa Corte che – adottando un concetto rigoroso di “trattamenti retributivi” – ha escluso che il committente debba rispondere delle somme dovute dall’appaltatore per indennità sostitutiva delle ferie non godute in ragione della natura “mista” di tale emolumento (cfr. Cass. n. 10354 del 2016). Infine, pur accennando, il quarto motivo, all’insussistenza del credito vantato dalla …. per lo svolgimento di lavoro straordinario, va notato che la sentenza del Tribunale non annovera questo istituto retributivo tra quelli richiesti dalla ricorrente (cfr. pag. 1 della sentenza del Tribunale) né parte ricorrente trascrive il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio al fine di fornire alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali. Infine, va rilevato che il motivo non censura il capo di condanna relativo agli ulteriori emolumenti richiesti al committente ossia le mensilità aggiuntive, i permessi ROL non goduti, terzo elemento, elemento integrativo provinciale.