L’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 stabilisce al comma 67: Con effetto dal 1° gennaio 2008 è abrogato l’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all’articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:
a) l’importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio e’ stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;
b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;
c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a).
Recita, poi, il comma 68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 67, anche con riferimento all’individuazione dei criteri di priorita’ sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l’ammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell’attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell’attuazione del comma 67 con gli obiettivi definiti nel “Protocollo su previdenza, lavoro e competitivita’ per l’equita’ e la crescita sostenibili” del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, e’ istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione delle parti sociali. L’eventuale conferma dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010 e’ subordinata alla predetta verifica ed effettuata, in ogni caso, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. A tale fine e’ stabilito uno specifico incremento del Fondo per l’occupazione di cui all’ articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.
L’articolo 26, titolato Contrattazione aziendale, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 stabilisce che Per l’anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale … parole soppresse con l’art. 22, c. 6, della legge di stabilità 2012 (vedi avanti) …, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. ….
La legge di stabilità 2012, legge 12 novembre 2011, n. 183 (vedi anche ns. news), con l’articolo 22, c. 6, ha stabilito che Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all’articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, applicabili anche alle intese di cui all’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono riconosciuti in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. All’articolo 26 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, le parole: «, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl» sono soppresse.
Con l’intervento dell’art. 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (vedi nostra pagina Riforma mercato del lavoro), lo sgravio diviene stabile e trova la sua regolamentazione, per l’anno 2012, nel Decreto interministeriale 27 dicembre 2012 (in GURI n. 79 del 4 aprile 2013). Su quest’ultimo è intervenuta la Circolare INPS n. 73 del 3 maggio 2013
Il comma 481 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), dispone la proroga nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2013 cui è seguito il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 (in GURI n. 75 del 29 marzo 2013). La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 ha illustrato l’agevolazione. Sull’argomento è intervenuto l’interpello 1° luglio 2013, n. 21 (vedi ns. news)
Vedi la nostra news Misura massima, per l’anno 2010, dello sgravio per contratti II° livello – Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Anno 2012
Utility
Inps Sgravi per contrattazione di II livello – Sgravi contrattazione II livello 2008 – Sgravi contrattazione II livello 2009 – Sgravi contrattazione II livello 2010 – Sgravi contrattazione II livello 2011 – Sgravi contrattazione II livello anno 2012