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Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. – legge costituzionale n. 1/2012

Con legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (in G.U. 23.4.12, n. 95) Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale è stato sostituito l’art. 81 della Costituzione.

1. L’articolo 81 della Costituzione e’ sostituito dal seguente:
    «Art. 81. – Lo Stato assicura l’equilibrio tra le  entrate  e  le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e  delle fasi favorevoli del ciclo economico.
    Il ricorso  all’indebitamento  e’  consentito  solo  al  fine  di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa  autorizzazione delle  Camere  adottata  a  maggioranza   assoluta   dei   rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
    Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede  ai  mezzi per farvi fronte.
    Le Camere  ogni  anno  approvano  con  legge  il  bilancio  e  il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
    L’esercizio provvisorio del bilancio non puo’ essere concesso  se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a  quattro mesi.
    Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali  e  i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate  e  le  spese dei bilanci e  la  sostenibilita’  del  debito  del  complesso  delle pubbliche  amministrazioni  sono  stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel  rispetto dei principi definiti con legge costituzionale».