Menu Chiudi

Attuazione art. 2 D.L. 70/2011

Nella Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2012 sancita (Repertorio Atti n.: 107/CSR del 10/05/2012) l’Intesa sullo schema di decreto per l’attuazione del credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. Vedi anche il comunicato della Presidenza del Consiglio.

Il Decreto Interministeriale 24 maggio 2012 è stato pubblicato nella G.U.R.I. del 1° giugno 2012.

E’ intervenuto, quindi, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate del 14 settembre 2012 con il quale sono state individuate le modalità e la Risoluzione n. 88 del 17.9.2012 con la quale è stato individuato il codice da esporre nel mod. F24.

Sul bollettino Adapt 17 settembre 2012, n. 32 la normativa coordinata.

Il credito compete ai datori di lavoro che in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna hanno assunto o assumono personale “svantaggiato” o “molto svantaggiato” a tempo indeterminato, tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013.
è un lavoratore “svantaggiato” :

♦ chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

♦chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;

♦i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;

♦chi vive solo con una o più persone a carico;

♦i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni ISTAT);

♦chi è membro di una minoranza nazionale.

è un lavoratore “molto svantaggiato” :

♦  i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi

 

Per «costi salariali» sui quali determinare il credito d’imposta (nella misura del 50%) si intende l’importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:
a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e
c) i contributi assistenziali per figli e familiari;