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D.I. 24 maggio 2012

DECRETO 24 maggio 2012 Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno pubblicato nella G.U.R.I. dell1° giugno 2012

(pur riportandolo si rinvia al testo ufficiale pubblicabile nella G.U.R.I.. – si declina ogni responsabilità per eventuali errori determinati dal riporto del testo)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
di concerto con 
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

IL MINISTRO PER LA COESIONE TERRITORIALE

   Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  Funzionamento dell’Unione  europea  (gia’  articoli  87  e  88  del  Trattato   che istituisce la Comunita’ Europea);
  Visto il Regolamento (CE) n.  800/2008  della  Commissione,  del  6 agosto 2008, concernente il regolamento  generale  di  esenzione  per categoria, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con  il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato;
  Visti il Regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio,  recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e il Regolamento (CE)  n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio  relativo  al  Fondo sociale europeo (FSE), nonche’ il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione che  stabilisce  modalita’  di  applicazione  dei  citati Regolamenti CE)  n.  1083/2006  e  n.  1080/2006  e  loro  successive integrazioni e modificazioni;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee e l’adeguamento dell’ordinamento interno agli atti  normativi comunitari;
  Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  e,  in particolare,  gli  articoli  61  e  109,  comma  5,  concernenti   la determinazione del pro rata di deducibilita’ degli interessi  passivi e delle spese generali in presenza di  proventi  che  non  concorrono alla formazione del reddito, in quanto esclusi, ai fini delle imposte sui redditi;
  Visto l’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  e successive modificazioni,  recante  norme  di  semplificazione  degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei  redditi  e dell’imposta sul valore  aggiunto,  nonche’  di  modernizzazione  del
sistema di gestione delle dichiarazioni;
  Visto il decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70  convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e, in  particolare, l’art. 2 concernente l’istituzione del credito  d’imposta  per  nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno a favore dei datori di lavoro che  nei ventiquattro mesi successivi alla data di  entrata  in  vigore  dello stesso decreto-legge aumentano  il  numero  dei  lavoratori  a  tempo indeterminato assumendo nelle Regioni Abruzzo, Basilicata,  Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia  e  Sardegna,  lavoratori  definiti «svantaggiati»  o  «molto  svantaggiati»  dal  Regolamento  (CE)   n. 800/2008;
  Visto il  decreto-legge  9  febbraio  2012  n.  5  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35  e,  in  particolare, l’art. 59 che ha apportato alcune modifiche i al citato decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla  legge  12 luglio 2011, n. 106 decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011;
  Vista la nota del 4 ottobre 2011 con cui la Commissione Europea  ha condiviso il finanziamento con le risorse di  Fondo  Sociale  Europeo del credito d’imposta di cui all’art. 2 del citato  decreto-legge  n. 70/2011;
  Visti i decreti del Presidente della Repubblica  e  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del  16  novembre  2011  pubblicati  nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2011, concernenti la nomina e il conferimento degli incarichi ai Ministri  e  ai  Ministri  senza
portafoglio;
  Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30  luglio  1999, n. 300, concernenti l’istituzione del Ministero dell’economia e delle finanze ed il relativo trasferimento di funzioni gia’  attribuite  al Ministero delle finanze;
  Visto l’art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, e successive modificazioni che ha istituito le Agenzie fiscali;
  Considerato che, ai sensi  del  comma  8  del  citato  art.  2  del decreto-legge n. 70/2011, occorre procedere ad emanare il decreto  di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle  finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e con il Ministro per la coesione territoriale, previa  intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province  autonome,  con  il  quale  sono  stabiliti  i   limiti   di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al  comma  2 del citato art. 2, nonche’ le disposizioni  di  attuazione  anche  al fine  di  garantire  il  rispetto  delle  condizioni  che  consentono l’utilizzo  dei  suddetti  fondi  strutturali   comunitari   per   il cofinanziamento del presente credito d’imposta;
  Vista l’intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome, acquisita nella seduta  del 10 maggio 2012; 
Decreta: 

Art. 1 
Ambito di applicazione 
   1.  Il  presente  decreto  contiene  le  modalita’  di   attuazione dell’art. 2 del decreto-legge del 13 maggio 2011, n. 70,  convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio  2011,  n.  106,  relativo all’istituzione di un contributo, sotto forma di  credito  d’imposta, per nuovo  lavoro  stabile  nel  Mezzogiorno  per  l’assunzione,  nei ventiquattro mesi successivi alla data di  entrata  in  vigore  dello stesso  decreto  legge,  di  lavoratori  definiti  dalla  Commissione Europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati» nelle Regioni  Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia  e  Sardegna, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste  dal  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto  2008,  che  dichiara alcune categorie di  aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in applicazione degli articoli 87 e  88  del  Trattato  CE  (regolamento generale di  esenzione  per  categoria),  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale L 214 del 9 agosto 2008.

Art. 2 
Soggetti beneficiari 
   1. Beneficiari del credito d’imposta sono tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 14 maggio  2011  e  il  13  maggio  2013,  in qualita’ di datori di lavoro, in  base  alla  vigente  normativa  sul lavoro, incrementano il numero di lavoratori  a  tempo  indeterminato nelle Regioni di cui all’art. 1.
  2. Sono esclusi  dall’applicazione  della  disciplina  del  credito d’imposta i soggetti di cui all’art. 74 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917,  nonche’  le  persone  fisiche  non  esercenti
attivita’ d’impresa ne’ arti e professioni.

 Art. 3 
Incremento della base occupazionale 
   1. Danno  diritto  al  credito  d’imposta  le  assunzioni  a  tempo indeterminato  di  lavoratori,  definiti  dalla  Commissione  europea «svantaggiati» o «molto svantaggiati», che  costituiscono  incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato  mediamente occupati nelle Regioni di cui all’art. 1 nei dodici  mesi  precedenti alla data dell’assunzione. Per  numero  di  lavoratori  dipendenti  a tempo indeterminato, si intende il numero di unita’  di  lavoro-annuo ai sensi dell’art. 2 punto 13 del Regolamento (CE) n.  800  del  2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
  2. L’art. 2, punti 18, 19, del Regolamento (CE)  n.  800  del  2008 della Commissione del 6 agosto 2008 definisce:
    1)  lavoratori  svantaggiati,  ossia  rientranti  in  una   delle seguenti categorie:
      a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno  sei mesi;
      b) chi non possiede un diploma  di  scuola  media  superiore  o professionale;
      c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di eta’;
      d) adulti che vivono soli con una o piu’ persone a carico;
      e) lavoratori occupati in professioni o settori  caratterizzati da un tasso di disparita’ uomo-donna che supera almeno del  25  %  la disparita’ media uomo-donna in tutti i settori economici dello  Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al  genere sottorappresentato;
      f) membri di una minoranza nazionale all’interno di  uno  Stato membro che hanno necessita’ di consolidare le proprie  esperienze  in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o  di lavoro, per migliorare le prospettive di  accesso  ad  un’occupazione stabile;
    2) lavoratore molto  svantaggiato:  lavoratore  senza  lavoro  da almeno 24 mesi;
  3. L’incremento  del  numero  dei  lavoratori  dipendenti  a  tempo indeterminato, rispetto alla media citata nel precedente comma 1,  va verificato sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti  a  tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell’ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore e’ impiegato, sia rispetto  al  numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente  impiegati  dal datore di lavoro.
  4. L’incremento della base occupazionale va  considerato  al  netto delle diminuzioni occupazionali verificatisi in societa’  controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
  5. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano  per  il  calcolo  della  base   occupazionale   in   misura proporzionale alle ore  prestate  rispetto  a  quelle  del  contratto nazionale.
  6. Agli  effetti  del  credito  d’imposta,  i  soci  lavoratori  di societa’ cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti

 Art. 4 
 Misura e limiti di fruizione del credito d’imposta 
   1. Nel rispetto dei massimali di intensita’ di aiuto  previsti  dal Regolamento (CE) n. 800/2008, il credito d’imposta, e’ concesso,  per ciascun lavoratore «svantaggiato» assunto nel periodo richiamato  dal comma 1 dell’art.  2,  nella  misura  del  50%  dei  costi  salariali sostenuti  nei  dodici  mesi   successivi   all’assunzione.   Qualora l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo  indeterminato riguardi lavoratori «molto svantaggiati»,  il  credito  d’imposta  e’ concesso nella misura del  50%  dei  costi  salariali  sostenuti  nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione.
  2. I costi salariali sono quelli individuati al numero 15 dell’art. 2  del  Regolamento  (CE)  n.   800/2008.   Tali   costi,   pertanto, comprendono:
    la retribuzione lorda, prima delle imposte;
    i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
    i contributi assistenziali per figli e familiari.
  3.  Il  credito  d’imposta  spetta  per  ogni   unita’   lavorativa risultante dalla differenza tra il  numero  dei  lavoratori  a  tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei  lavoratori  a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo di riferimento di
cui al comma 1 dell’art. 3.
  4. Per le  assunzioni  di  lavoratori  a  tempo  indeterminato  con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta  in misura  proporzionale  alle  ore  prestate  rispetto  a  quelle   del contratto nazionale.

Art. 5
Modalita’ di fruizione del credito d’imposta 
   1.  Per  fruire  del  credito  d’imposta,  i  soggetti  interessati inoltrano apposita istanza alle Regioni, indicate all’art. 1, secondo le modalita’, i criteri e i termini di cui al comma 2.
  2. Ciascuna Regione adotta, nel rispetto delle  proprie  procedure, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,  il pertinente  provvedimento  con  cui  stabilisce  le  modalita’  e  le procedure per la concessione del credito d’imposta nel  rispetto  dei  seguenti criteri:
    a) la Regione fissa un primo termine per la  presentazione  delle istanze  relative  alle  assunzioni  effettuate  fino  alla  data  di pubblicazione  del  presente  decreto  da  esaminare  ai  fini  della formazione della graduatoria in base al criterio di cui alla  lettera e);
    b) l’istanza e’ presentata alla Regione  nel  cui  territorio  e’ svolta  l’attivita’  per  la  quale  si  e’  verificato  l’incremento occupazionale;
    c) l’istanza elenca  i  dati  richiesti  dalle  disposizioni  del presente decreto nonche’ gli altri  elementi  utili  alla  formazione della graduatoria di cui alla lettera e);
    d) la Regione esamina le istanze in  modo  da  verificare,  sulla base dei  dati  in  esse  indicati,  l’ammissibilita’  in  ordine  al rispetto dei requisiti previsti dalla norma;
    e) entro trenta giorni dal termine di cui  alla  lettera  a),  la Regione formula la  graduatoria  definita  sulla  base  del  criterio cronologico  da  individuarsi  in  ordine  alla  presentazione  delle istanze e  comunica  l’accoglimento  dell’istanza  nei  limiti  dello stanziamento dei fondi disponibili ai soggetti beneficiari.
  3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 2, ciascuna  Regione individua le ulteriori modalita’  da  attivare  per  la  ripartizione delle risorse residue, previa fissazione  di  nuovi  termini  per  la presentazione delle istanze, nel rispetto dei criteri  indicati  alle
lettere da b) a e) del medesimo comma 2, tenendo conto  della  durata complessiva del periodo oggetto di agevolazione di  cui  al  comma  2 dell’art. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.
  4.  La  comunicazione  dell’accoglimento  dell’istanza  costituisce presupposto per fruire del credito d’imposta secondo le modalita’ e i termini stabiliti dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 8-bis dell’art. 2 del decreto-legge n. 70 del 2011.
  5.  Il  credito  d’imposta  e’   utilizzabile   esclusivamente   in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 241, a partire dalla data di comunicazione dell’accoglimento dell’istanza di cui al comma 4  ed  entro  due  anni  dalla  data  di assunzione ed e’ indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale e’ concesso.
  6. Il credito d’imposta non concorre alla formazione  del  reddito, ai fini delle imposte sui redditi, ne’ del valore  della  produzione, ai fini dell’imposta regionale  delle  attivita’  produttive,  e  non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6 
Cause di decadenza 
   1. Il diirtto al credito d’imposta decade:
    a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo  indeterminato e’ inferiore o pari a quello  rilevato  mediamente  nei  dodici  mesi precedenti alla data di assunzione;
    b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero  di tre anni, per le altre imprese;
    c) in caso di accertamento definitivo di violazioni  non  formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva  in  materia  di lavoro dipendente, per le  quali  sono  state  irrogate  sanzioni  di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla  normativa
sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle  vigenti disposizioni, commesse nel periodo tra il 14  maggio  2011  e  il  13 maggio 2015, nonche’ nei casi  in  cui  siano  emanati  provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta
antisindacale.
  2. Nei casi di cui alla lettera a) del comma 1, la decadenza  opera a partire dallo stesso mese in cui si rileva  quanto  statuito  dalla medesima lettera a).
  3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma  1  i  datori  di lavoro sono tenuti alla restituzione del  credito  d’imposta  di  cui hanno gia’ usufruito. Nel caso ricorra la  fattispecie  di  cui  alla citata lettera c) e’ dovuta la restituzione del  credito  maturato  e usufruito dal momento in cui e’  stata  commessa  la  violazione.  Il credito d’imposta di cui abbia gia’ usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale,  e’  considerato  credito prededucibile.  Dalla  data   del   definitivo   accertamento   delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 decorrono i termini per procedere al recupero delle  minori  somme  versate  o  del  maggiore credito riportato, comprensivi degli  interessi  calcolati  al  tasso legale, e per l’applicazione delle relative sanzioni. 

Art. 7
Divieto di cumulo 
   1 Il credito d’imposta non e’ cumulabile con altri aiuti  di  stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, del Trattato  sul  Funzionamento dell’Unione Europea, ne’ con altre misure di sostegno comunitario  in relazione  agli  stessi  costi  salariali   afferenti   alle   unita’ lavorative che danno diritto alla  fruizione  dell’agevolazione,  nei casi in cui tale cumulo  darebbe  luogo  ad  un’intensita’  di  aiuto superiore al livello consentito, di cui al comma 1  dell’art.  4.  Si applicano in ogni caso le disposizioni dell’art.  7  del  Regolamento
(CE) n. 800/2008 della Commissione.
  2. L’eventuale cumulo illegittimo determina il recupero  dell’aiuto fruito con applicazione  degli  interessi  e  sanzioni  previste  per l’indebito utilizzo del credito d’imposta.

 Art. 8 
Recupero del credito per indebito utilizzo 
   1.  Qualora  sia  stata  accertata  l’indebita   fruizione,   anche parziale,  del  contributo,  per  il  verificarsi  delle   cause   di decadenza,  del  mancato  rispetto  delle   condizioni   previste   o dell’utilizzo in misura superiore all’ammontare concesso, la  Regione procede, ai sensi dell’art. 1, comma 6, del  decreto-legge  25  marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio 2010,  n.  73,  al  recupero  del  relativo  importo,  maggiorato  di interessi e sanzioni secondo legge.
  2. Qualora l’indebita fruizione sia  accertata  dall’Agenzia  delle Entrate nell’ambito delle proprie ordinarie attivita’ di controllo, i relativi dati sono trasmessi tempestivamente in via  telematica  alla Regione competente per il recupero..
  3. Le eventuali  somme  recuperate  dalle  Regioni  a  causa  della decadenza del diritto al credito d’imposta da parte dei  beneficiari, sono restituite dalle Regioni stesse  al  Ministero  dell’economia  e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  – IGRUE.

Art. 9 
Individuazione Regioni ed importi – flusso finanziario 
   1. Le risorse  finanziarie  destinate,  nell’ambito  dei  Programmi Operativi Regionali FSE 2007-2013, al credito di imposta  di  cui  al presente decreto, sono individuate come di seguito:
    POR FSE 2007-2013 Abruzzo: €. 4.000.000;
    POR FSE 2007-2013 Molise: €. 1.000.000;
    POR FSE 2007-2013 Basilicata: €. 2.000.000;
    POR FSE 2007-2013 Campania: €. 20.000.000;
    POR FSE 2007-2013 Calabria: €. 20.000.000;
    POR FSE 2007-2013 Puglia: €. 10.000.000;
    POR FSE 2007-2013 Sicilia: € 65.000.000;
    POR FSE 2007-2013 Sardegna: €. 20.000.000.
  2.  L’eventuale  ulteriore   fabbisogno   di   risorse   necessarie all’attuazione del  credito  d’imposta,  attualmente  assicurato  nel Piano di Azione  Coesione  definito  di  intesa  con  la  Commissione europea, dal cofinanziamento a carico del Fondo sociale  europeo  per un importo di 142  milioni  di  euro,  potra’  essere  coperto  dalle eventuali risorse  derivanti  dalle  riprogrammazioni  effettuate  in applicazione delle «Iniziative di  accelerazione  e  riprogrammazione dei Programmi comunitari 2007-2013» approvate dal Comitato  nazionale per il coordinamento  e  la  sorveglianza  della  politica  regionale unitaria nella riunione del 27 febbraio 2012.
  3. Al fine di assicurare  il  reintegro  all’Erario  delle  risorse riguardanti  il  riconoscimento  del  credito  d’imposta  di  cui  al presente decreto, l’Agenzia delle  Entrate  comunica  tempestivamente alle  Regioni  interessate  gli   importi   del   credito   d’imposta utilizzati.
  4. Le Regioni, sulla base delle informazioni ricevute  dall’Agenzia delle entrate, che  costituiscono  attestazione  delle  compensazioni effettuate,   provvedono   alla   tempestiva   certificazione    alla Commissione europea degli  importi  fruiti  dagli  aventi  diritto  a titolo di credito d’imposta, nell’ambito dei programmi  operativi  di cui  al   comma   1.   Contestualmente,   comunicano   al   Ministero dell’Economia  e  delle  Finanze  –  Dipartimento  della   Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE gli importi  rendicontati  a  titolo  di credito d’imposta, distintamente per la quota comunitaria, statale  e regionale.
  5. Sulla base delle comunicazioni ricevute dalle  Regioni  e  degli accrediti  comunitari  pervenuti  a  valere   sulle   rendicontazioni presentate dalle  Regioni  alla  Commissione  europea,  il  Ministero dell’economia  e  delle  finanze  –  Dipartimento  della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE provvede al versamento  all’entrata  del bilancio dello Stato degli importi riconosciuti a titolo  di  credito d’imposta, ai sensi dell’art. 2, commi 8 e 9,  del  decreto-legge  n. 70/2011, convertito nella legge n. 106/2011, nei limiti degli importi individuati nell’ambito di ciascun programma regionale.
  6. Le risorse versate dall’IGRUE  all’entrata  del  bilancio  dello Stato  sono  riassegnate  ad  apposito  programma  dello   stato   di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e  delle  Finanze, per essere destinate alla  contabilita’  speciale  n.  1778  «Agenzia delle entrate – Fondi di  Bilancio»,  allo  scopo  di  permettere  la regolazione contabile delle compensazioni esercitate in relazione  al credito d’imposta di  cui  al  presente  decreto.  Nelle  more  della conclusione  della   procedura   finalizzata   all’individuazione   e riassegnazione  delle  risorse,  la   regolazione   contabile   delle compensazioni esercitate in relazione al credito d’imposta di cui  al presente decreto,  avviene  utilizzando  i  fondi  disponibili  sulla predetta contabilita’ speciale n.  1778,  senza  incidere  sul  saldo giornaliero di tesoreria.   7. Il monitoraggio sull’avanzamento delle spese a titolo di credito d’imposta  dei  programmi  operativi   regionali   viene   assicurato nell’ambito del sistema unitario  di  monitoraggio  degli  interventi ricompresi nel Quadro Strategico Nazionale – Italia 2007-2013.
    Roma, 24 maggio 2012 
               Il Ministro dell’economia e delle finanze
                                Monti 
 
           Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
                               Fornero 
  
              Il Ministro per la coesione territoriale
                                Barca