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Nozione organismi paritetici nel settore edile – soggetti legittimati all’attività formativa

Con Circolare 5 giugno 2012 n. 13 (all’oggetto nozione organismi paritetici nel settore edile – soggetti legittimati all’attività formativa) il Ministero del Lavoro e delle Poltiiche Sociali chiarisce che solo gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie dei contratti stipulati nell’Industria, artigianato, cooperazione e piccola e media industria (richiamati nella Ciroclare; cliccare sul contratto interessato per leggerlo) per le imprese edili ed affini possono definirsi organismi paritetici … e quindi legittimati a svolgere attività di formazione.

Gli organismi paritetici sono individuati alla lett. ee) dell’art. 2 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. il quale recita: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei  prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;  l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento. Il successivo art. 51, titolato Organismi paritetici, li regola meglio, in particolare, nel testo vigente al 20.8.2009: 1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee).
  2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al  comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza,  informazione  e  formazione, previsti dalle norme vigenti.
  3.  Gli   organismi paritetici  possono  supportare le imprese nell’individuazione di  soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
 
3-bis. Gli  organismi paritetici svolgono o promuovono attività di  formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388, e successive  modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonchè, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace  attuazione  dei  modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della  programmazione  delle proprie attività;
  3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.
  4.  Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o  partecipativi  previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
  5.  Agli  effetti  dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  gli  organismi  di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti  titolari  degli  istituti  della  partecipazione  di cui al medesimo articolo.
  6.  Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purche’ dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
  7.  Gli  organismi di cui al  presente articolo trasmettono al Comitato  di  cui all’articolo 7 una relazione annuale sull’attività svolta.
  8.  Gli organismi paritetici comunicano  alle  aziende di cui all’articolo  48,  comma  2, i nominativi  dei  rappresentanti  dei lavoratori per la sicurezza  territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.
 
8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e  il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.

La Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti è disciplinata all’art. 37 il quale, nel testo vigente al 20.8.2009, recita:
         
  1.  Il  datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione  sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche   rispetto   alle   conoscenze  linguistiche,  con  particolare riferimento a:
    a) concetti di rischio  danno,  prevenzione,  protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
    b)  rischi  riferiti  alle  mansioni  e ai possibili danni e alle conseguenti   misure   e   procedure   di  prevenzione  e  protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
  2. La durata, i contenuti minimi e le modalita’ della formazione di cui  al  comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti  sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
  3.  Il  datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva  una  formazione  sufficiente  ed adeguata in merito ai rischi specifici  di  cui  ai  titoli  del presente decreto successivi al I. Ferme  restando  le  disposizioni  gia’  in  vigore  in  materia,  la formazione  di  cui  al  periodo  che  precede  e’  definita mediante l’accordo di cui al comma 2.
  4.  La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
    a)  della  costituzione  del  rapporto  di  lavoro  o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
    b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
    c)  della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
  5.  L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
  6.  La  formazione  dei  lavoratori  e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
  7.  I  dirigenti  e  i  preposti  ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico  in  relazione  ai  propri  compiti  in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
    a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
    b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
    c) valutazione dei rischi;
    d)   individuazione   delle   misure  tecniche,  organizzative  e procedurali di prevenzione e protezione.
  7-bis.  La  formazione  di  cui al comma 7 può essere effettuata anche  presso  gli  organismi  paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole  edili,  ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
  8.  I  soggetti  di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei  percorsi  formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui  al  comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  9.  I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta  antincendio,  di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo  grave  ed  immediato,  di salvataggio, di primo soccorso e, comunque,  di  gestione  dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica  formazione e un aggiornamento  periodico;  in  attesa dell’emanazione delle disposizioni  di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare  applicazione le disposizioni di cui al decreto  del  Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel  S.O.  alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
  10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle  principali  tecniche  di  controllo  e  prevenzione dei rischi stessi.
  11.   Le  modalità, la durata e i contenuti  specifici  della formazione  del  rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale,  nel rispetto   dei  seguenti  contenuti  minimi:  a) principi giuridici comunitari e nazionali;  b)  legislazione  generale  e  speciale in materia  di  salute  e  sicurezza  sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti  e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori  di  rischio;  e)  valutazione  dei rischi; f) individuazione delle  misure  tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attivita’ di rappresentanza dei lavoratori;  h)  nozioni  di  tecnica  della comunicazione. La durata minima  dei  corsi  e’  di  32  ore  iniziali,  di  cui 12 sui rischi specifici  presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e   protezione   adottate,   con   verifica   di   apprendimento.  La contrattazione   collettiva   nazionale   disciplina   le   modalita’ dell’obbligo  di  aggiornamento  periodico,  la  cui  durata non puo’ essere  inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50  lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu’ di 50 lavoratori.
 
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve  avvenire,  in  collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti  nel  settore  e nel territorio in cui si svolge l’attivita’ del  datore  di  lavoro,  durante  l’orario  di  lavoro  e  non  puo’
comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

  13.  Il  contenuto della  formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze  e  competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul  lavoro.  Ove  la  formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene  previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
  14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel  libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera  i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive  modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato  nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto  formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.