Menu Chiudi

D.U.R.C.

IL DURC (Documento Unico di Regolarità contributiva) è stato introdotto dall’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 266. Tranistando dall’art. 86, comma 10, del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dall’art.10, comma 7, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 (la quale ha previsto che “Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266“), quindi dal comma 553 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (la quale precisa che “Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all’art.2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n.210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.266“) si giunge all’art.1, commi 1175 e 1176, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e al D.M. 24 ottobre 2007 (di cui al citato co. 1176) il quale definisce i contenuti analitici del DURC, le modalità di rilascio, , nonché le tipologie di irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento. Infine il  D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, come modificato/integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, ha esteso l’obbligo ai lavori edili privati. Per un dettaglio vedi la nostra pagina dedicata in questo sito.

Per effetto dell’art. 16 bis, c. 10, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalle Legge 28 gennaio 2009, n. 2 le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita’ contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e’ richiesto dalla legge.

Andando alla validità temporale del D.U.R.C. il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare n. 35 del 8 agosto 2010 ha stabilito che nell’ambito delle procedure di selezione del contraente, deve essere acquisito un Durc per ciascuna procedura … ed ha validità trimestrale rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto…. Analogamente, ha validità trimestrale il Durc emesso ai fini del Controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del Dpr n. 445/2000) che attesta la regolarità alla data dell’autocertificazione che è stata indicata nella richiesta; in entrambi i casi, il Durc può essere utilizzato dalla stazione appaltante all’interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini della aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità. Ha stabilito ai fini del pagamento che per le fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l’obbligo di richiedere un nuovo Durc per ciascun Sal o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il Durc ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito. L’Inps con Circolare n. 145 del 17 novembre 2010 ha recepito la predetta Circolare n. 35. Con l’ulteriore Circolare n. 148 del 24 novembre 2010 ha chiarito la posizione dell’istituto in merito l rilascio del Durc seguito rateazione (cfr. Circolare Inps n. 106 del 3 agosto 2010) indicando che: Il Dm 24 ottobre 2007, ha fissato all’art. 5 i requisiti in presenza dei quali deve essere attestata la regolarità contributiva mentre, al successivo art. 8, ha provveduto ad elencare le fattispecie che costituiscono cause non ostative al rilascio del DURC. Tali elencazioni in quanto tassative non consentono in sede applicativa alcuna modifica. In relazione a quanto esposto, laddove il datore di lavoro abbia ottenuto l’accoglimento di una domanda di rateazione (amministrativa o su cartella) relativa all’intero ammontare dei contributi dovuti, comprensivi anche delle quote a carico dei lavoratori, la sussistenza delle condizioni che obbligano l’Istituto a denunciare all’Autorità giudiziaria la fattispecie di cui all’art. 2 della legge 638/83 non può essere considerata, sussistendo le condizioni previste dal D.M. 24 ottobre 2007, causa ostativa al rilascio del DURC, restando l’ipotesi in esame esclusa dalla specifica normativa di riferimento.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha messo a disposizione un’apposita pagina che riporta la normativa e la prassi sul D.U.R.C.. Inoltre ha messo a disposizione una sezione per le F.A.Q.. Da esse al n. 22, sezione A, (AMBITO DI APPLICAZIONE E REQUISITI) si rileva alla domanda:

22. Si chiede se l’art. 2 della Legge n. 266 del 22.11.2002 e il D.M. 24/10/2007 sulla disciplina del DURC si debbano applicare anche in occasione della stipula di convenzioni con agenzie formative aventi ad oggetto l’affidamento, in qualità di soggetti attuatori, dell’incarico di organizzazione e di realizzazione delle azioni previste nei progetti co-finanziati dall’Unione Europea in materia di formazione professionale. Infatti nei progetti co-finanziati dall’Unione Europea il trasferimento di somme viene effettuato non in base ad una gara/procedura di appalto (quindi stipulando un contratto di natura privatistica), ma in base ad un bando/avviso pubblico per chiamata di progetti (quindi stipulando una convenzione o concessione dell’autorizzazione). Si chiede, inoltre, qualora la fattispecie rientrasse nell’obbligo come gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione, se la richiesta del DURC sia da effettuare (secondo le istruzioni Sportello Unico Previdenziale), per la stipula della relativa convenzione o per il rilascio della concessione o se il controllo della permanenza della regolarità contributiva debba essere effettuato anche nelle successive fasi di liquidazione.
Il Ministero, con nota n. 230 del 12/07/2005 ha già avuto modo in passato di affermare che “la regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici” e che, inoltre, “la definizione di appalto pubblico deve essere ampiamente intesa, dovendo ricomprendersi non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto (L. n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni), ma anche gli appalti di servizi e forniture (DD.Lgs. n. 358/1992 e n. 157/1995 e successivi)”. Recentemente, inoltre, lo stesso Ministero con la risposta ad interpello n. 10/2009, nel ribadire questa interpretazione estensiva della definizione di appalto, ha precisato che anche per le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia operate in base alla procedura semplificata prevista dall’art. 125, del D.Lgs. n. 163/2006 vi è l’obbligo di presentare il DURC alla stazione appaltante, in piena attuazione dell’art. 2 del DL n. 210/2002, convertito dalla legge n. 266/2002. Peraltro per effetto dell’art. 16bis, comma 10, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, la stazione appaltante pubblica dovrà provvedere autonomamente ad acquisire mediante la procedura informatica il Durc dell’impresa affidataria. L’attuale disciplina normativa non sembra consentire di esonerare la tipologia di attività di cui al quesito dagli obblighi in materia di certificazione della regolarità contributiva.

L’Ufficio legsilativo e legale della Regione Sicilia in merito ai Finanziamenti ad enti per l’attuazione di sportelli multifunzionali ha reso il proprio parere n. 262/2008 – prot. n.  2008/19656 dal quale si rileva che considerato che gli organismi in questione sono “datori di lavoro”, dal momento che il personale degli sportelli multifunzionali è personale dipendente dagli enti gestori, e richiamato quanto già affermato da questo Ufficio (v. parere n. 303 del 2006, reso a codesta Agenzia) e cioè che la fattispecie in oggetto va riguardata come “appalto di servizi”, a parere dello Scrivente codesta Agenzia dovrà richiedere il DURC ai fini dell’erogazione dei finanziamenti. Sull’argomento vedi quesito formulato all’Ufficio legale e legsilativo della Regione Sicilia.

In relazione ad alcuni aspetti sulla regolarità contributiva vedi anche le pronunce del Consiglio di Stato.