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Libretto formativo – l’impiego – i riferimenti

Il Libretto formativo del cittadino quest’anno compie dunque cinque anni durante i quali hanno visto la definizione del Manuale metodologico e la sperimentazione in 12 regioni (per un’analisi cfr. Elisabetta Perulli, Libretto Formativo del cittadino: nota sulla attuale operatività). Come si diceva nasce con Decreto 10 ottobre 2005, al quale sono allegati il format e il documento tecnico con riferimento all’Accordo in sede di conferenza Stato-Regioni del 18 febbraio 2004 e al D.M. 174/2001 sulla Certificazione delle competenze.

Il libretto formativo, in un tutt’uno con il port-folio, nasce per contenere, in unico documento, l’itinerario formativo del cittadino, con le annotazioni sui percorsi scolastici e formativi e l’indicazione di competenze, abilità, tempi relativi anche a percorsi di educazione-formazione non formali e informali. Nasce per agevolare le c.d. “passerelle” tra i sistemi dell’istruzione e della formazione. In tal senso si esprime la lett. i) dell’art. 2 del D. Lgs. 276, e s.m. e i.. Se pur superfluo si richiama: libretto personale del  lavoratore definito, ai sensi  dell’accordo  Stato-regioni  del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le  competenze  acquisite  durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti  accreditati  dalle regioni, nonché  le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate.

 

La Regione Sicilia, da ultimo, con il decreto dell’Assessore alla Famiglia, alle Politiche sociali e del lavoro n. 699 del 12 agosto 2010 avvia, nel territorio isolano, la sperimentazione del “libretto formativo”. Con il provvedimento anche la Sicilia avvia la sperimentazione seppur già nell’ambito del P.R.O.F. 2006, per i progetti dell’obiettivo Diritto/obbligo formativo (D.O.F.), il Decreto n. 2910  del 28 dicembre 2005 indicava la previsione che dovrà essere adottato sperimentalmente il libretto formativo di cui al Decreto 10 ottobre 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005.

La stessa regione, nel quadro della discussione sul riordino del sistema della formazione professionale, individua, in uno dei punti qualificanti il riordino stesso, l’impiego del libretto formativo.

 

Cogliendo queste duplici occasioni si ritiene utile riepilogare dove il documento trova il suo impiego. E quindi comprenderne le potenzialità e l’utilità. Una opportunità per dare un senso ai percorsi e alle esperienze di formazione, non sempre apparentemente coerenti e spendibili.

 

Malgrado ritenuto un utile strumento, definito “chiave” nel Piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra apprendimento e lavoro, la sperimentazione, e l’impiego, è stata avviata in poche regioni così costringendo il legislatore ad indicare nel correttivo al D. Lgs. 81/08 che il suo impiego può aver luogo se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Dopo aver reso disponibile il Manuale metodologico, l’Isfol, quale organismo di assistenza tecnica, assicura la piattaforma metodologica e tecnologica. Le esperienze maturate saranno aggiornate con il fine di assicurare una rete strutturata. Sulla sua tenuta, e aggiornamento, sia di stimolo assicurare, a garanzia della correttezza e trasparenza delle trascrizioni, non disgiunta da un’univoca lettura, che le certificazioni abbiano attraverso procedure trasparenti un unico punto di riferimento legate all’Accordo per la definizione degli standard formativi minimi, se pur nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni. Occorre in tal senso registrare che alcune regioni hanno determinato propri repertori delle qualifiche professionali (Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Lazio, Valle d’Aosta) e nel quadro delle attività dell’Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) sono state individuati “Standard minimi delle competenze tecnico professionali” per diverse figure (ben 49 articolate nei settori . Agricoltura, Ambiente, Edilizia, I.C.T. – information and communication technology , Industria e artigianato, Trasporti,  Turismo, trasporto marittimo e Servizi assicurativi e finanziari).

 

Formazione e istruzione

Nelle Linee guida per la formazione nel 2010 si evidenzia la volontà di rilanciare il libretto formativo allorquando si prevede di estendere la sperimentazione del libretto formativo quale strumento di registrazione delle competenze, anche coinvolgendo, in una logica di sussidiarietà, gli organismi bilaterali individuando lo stesso quale strumento idoneo a registrare le competenze acquisite e ciò al fine di rafforzare la trasparenza e la migliore informazione nel mercato del lavoro, da accrescere la capacità di offerta sul mercato del lavoro, da migliorare l’incontro tra domanda e offerta e da stimolare la ricerca delle più utili attività formative. Le linee guida si muovono, come prima indicato, nella medesima direzione del Piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra apprendimento e lavoro, laddove è definito quale strumento chiave al fine di ricomporre le esperienze formative – in aula, in assetto lavorativo, in apprendistato, negli ambienti di lavoro –. Meglio: lo indica quale strumento che dovrà contenere anche la storia scolastica, i traguardi formativi e le competenze acquisite anche al di fuori del sistema educativo, senza soluzione di continuità tra percorso scolastico e percorsi di professionalizzazione, in modo da avvicinare nel concreto studio e lavoro, scuola e impresa, servizio educativo alla persona e servizio sociale e professionale, tutor scolastici e tutor aziendali e professionali e lo definisce uno strumento per la certificazione delle competenze che mette in trasparenza le qualifiche, facilitando il dialogo tra sistemi formativi e mercato del lavoro, e ponendo al centro la persona.

Le parti sociali nell’ambito dei fondi interprofessionali: richiedono a più voci l’implementazione del libretto formativo (cfr. Avviso comune Confapi-Cgil-Cisl-Uil 10 marzo 2010)

 

Anche nell’istruzione la valutazione dei conseguimenti degli allievi, crediti formativi acquisiti, in rapporto alla mappa dei crediti corrispondenti, va esplicitata sul libretto formativo individuale. Se non nel senso del Documento tecnico per la definizione degli standard formativi, di cui all’art. 4 dell’Accordo quadro sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003. Nell’istruzione la previsione di utilizzo del libretto formativo lo riscontriamo nei percorsi Ifts, nell’offerta formativa di istruzione e formazione professionale (se pur non in modo univoco tra le regioni – cfr. per un’analisi il Primo monitoraggio ISFOL).

Viene previsto che la certificazione del nuovo esame di Stato (in via di compiuta definizione) e il “libretto formativo del cittadino” registreranno tutte le esperienze formative maturate dagli alunni e daranno quindi un ritratto capace di fotografare la specifica fisionomia culturale e professionale di ognuno. Il compito di assicurare livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle competenze è assegnato alle Regioni assicurando, per quanto ci occupa, che le competenze certificate siano registrate sul “libretto formativo” (cfr. D. Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226). Un richiamo alla predetta indicazione si riscontra poi nel Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (cfr. D.P.R.22 giugno 2009, n. 122)

 

Apprendistato e contratto di inserimento

La Riforma Biagi in uno alla definizione, prima ripresa, di libretto formativo ha regolamentato l’impiego del libretto formativo nell’apprendistato (art. 48, co. 4), anche professionalizzante (art. 49, co. 5, let. d), nonché nel contratto di inserimento (art. 55, co. 4). Nel caso di formazione esclusivamente aziendale prevista nell’apprendistato professionalizzante (art. 49, co. 5-ter dopo il correttivo ad opera della Legge 6 agosto 2008 , n. 133) la Corte Costituzionale, sentenza 10 maggio 2010 n. 176, ha censurato l’esclusione delle Regioni nella regolamentazione dei profili formativi per cui i contratti collettivi e gli enti bilaterali determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione meramente aziendale (per un approfondimento vedi Boll. Adapt speciale 27 maggio 2010 n. 18 e Boll. Adapt speciale 24 giugno 2010 n. 22).

Riguardo il contratto di inserimento si evidenzia come nell’Accordo interconfederale 11.2.2004 per la disciplina transitoria per i contratti di inserimento Le parti … definiranno tutti gli aspetti utili per formulare il parere da fornire, come legislativamente stabilito, ai Ministeri competenti ai fini dell’attuazione dell’art. 2, lett. i) in tema di “libretto formativo del cittadino”.

Sia nell’apprendistato che nel contratto di inserimento occorre che la formazione faccia riferimento al piano formativo individuale (artt. 48 e 49) i cui esiti della formazione aziendale od extra-aziendale determinano la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto o al progetto individuale  di inserimento (art. 55).

Ritornando alla formazione aziendale, e all’aspetto che ci occupa, si vuole richiamare l’intervento ministeriale (Circ. n. 27/2008) secondo il quale, in linea con quanto si diceva prima, la volontà del legislatore è di rendere effettivo il relativo contenuto formativo per cui la durata e le modalità della formazione aziendale, disciplinate dai contratti collettivi anche a livello territoriale o aziendale, dovranno essere coerenti con le declaratorie e le qualifiche contrattuali contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro a cui l’apprendistato professionalizzante è finalizzato. Indicazioni confermate dall’interpello 25/2010. L’azienda deve essere in grado di dimostrare di aver svolto la prevista formazione (nota n. 25 del 6 febbraio 2009) e che, scegliendo il c.d. canale parallelo grava sul datore di lavoro assicurare la formazione secondo i chiarimenti offerti anche dalla Circ. n. 40/2004.

Vogliamo, per completezza, fornire alcuni richiami alle regolamentazioni contrattuali. Il CCNL Terziario si riporta ai profili Isfol del 10 gennaio 2002 con l’obbligo della registrazione nel libretto formativo o, in sua assenza, su supporti informatici e fogli firma (in questa direzione anche l’interpello 50/2008). Per il Terziario annotiamo l’Intesa 23 settembre 2009 in materia di formazione esclusivamente aziendale nell’apprendistato professionalizzante Confcommercio. Il CCNL Panificatori soddisfa il volere legislativo con il richiamo ai DD.MM. 8 aprile 1998 e 20 maggio 1999 e ai moduli formativi elaborati dall’ISFOL (così interpello 21 giugno 2006). Il CCNL per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante nella industria metalmeccanica e nella installazione di impianti individua lo schema del piano formativo individuale individuando i profili (allegato 2) raggruppandoli per macrofamiglie in funzione di aree di attività e competenze comuni.

Infine registriamo l’accordo interconfederale Confapi-Cgil-Cisl-Uil 9 febbraio 2010 in materia di apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 comma 5-ter del D.Lgs. n. 276/2003 per le PMI e l’accordo interconfederale Cifa Fedarcom Confsal Fesica-Confsal Confsal-Fisals 16 febbraio 2010 sullo stesso argomento.

 

Prevenzione infortuni – Tessera sanitaria

Come si accennava prima il libretto formativo è stato individuato, nel D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, quale strumento per programmare la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nonché documento sul quale gli organi di vigilanza terranno conto ai fini della verifica degli obblighi (art. 37, comma 14). Il D. Lgs. 81 ha indicato che nel libretto formativo devono trovare puntuale annotazione sia la le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione … nei confronti dei componenti del servizio interno (art. 32 – Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni) che nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti). Oltre che per gli addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi e per gli addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (art. 116 e 136 e Allegato XXI). Il D. Lgs. 05 agosto 2009 n. 106, correttivo del D. Lgs. 81, al comma 14 dell’art. 37 ha aggiunto l’inciso se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Rilevato l’aspetto sanzionatorio (art. 55) al fine di documentare la formazione, almeno a partire dal 15 maggio 2008 data di entrata in vigore del D. Lgs. 81, laddove nella regione non “operi” il libretto formativo e quindi ricorre la deroga prevista nel correttivo, nulla vieta di utilizzare il format individuato dal decreto 10 ottobre 2005. Ovvero, come previsto in alcuni CCNL (cfr. Terziario, in particolare l’Accordo Apprendistato Professionalizzante) attraverso supporti informatici e fogli firma.

Collegato al tema è utile segnalare l’abolizione della “tessera sanitaria”, in particolare Libretto di idoneità sanitaria per alimentaristi. L’intervento delle regioni sull’argomento è variegato. Alcune regioni lo hanno sospeso, altri lo hanno eliminato ottenendo il riconoscimento della legittimità abrogativa dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 162 del 1 Giugno 2004. Con il provvedimento abrogativo si sostituisce il rilascio con l’obbligo di frequenza di specifici corsi di formazione e di aggiornamento. Formazione che è uno degli elementi fondanti del manuale Haccp il cui percorso non può che trovare registrazione nel libretto formativo. Così aderendo alla tesi che il Libretto Formativo sostituisce il Libretto di Idoneità Sanitaria.