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Tfr al fondo tesoreria – Versamento imposta sostitutiva

Tfr al fondo tesoreria – Versamento imposta sostitutiva

Argomento di riferi­mento Si tratta delle rivalutazioni del fondo TFR (di cui all’articolo 2120 del codice civile) accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente, ovvero alla data di cessazione del rapporto di la­voro, con esclusione della quota maturata nell’anno, sulla base di un co­efficiente che si ottiene sommando il tasso fisso dell’1,50 per cento al tasso variabile determinato nella misura del 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Coefficiente di riva­lutazione clicca qui.

Fondo Tesoreria  Con Messaggio Inps n.  5859 del 07-03-2008 al punto 2 indica che Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto dell’imposta sostitutiva – deve es­sere imputato alla posizione del singolo lavoratore. Il costo della riva­lutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria. La Circolare Inps n. 70 del 03-04-2007 indica che Per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione i datori di lavoro utilizzeranno nel quadro B-C del DM10/2 il codice di nuova istituzione “CF11” avente il significato di “versamento maggiorazioni TFR L. 296/2006”. In corrispondenza dei suddetti codici dovranno essere indicati solo il numero dei lavoratori interessati e il relativo importo; nessun dato deve essere indicato nelle caselle “giornate” e “retribuzioni”. La stessa Circolare n. 70/07 in merito al flusso EMens specifica che non vengono invece evidenziate eventuali somme dovute a titolo di maggiorazione indicate nel mod.DM10 con il codice CF11. L’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 70 del 18-12-2007 al punto 7 cui è seguito e riferimento il Messaggio Inps n. 5859/08 indica che Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria dell’INPS deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento deve essere imputato alla posi­zione del singolo lavoratore e assoggettato all’imposta sostitutiva dell’11 per cento. Più avanti aggiunge: Il datore di lavoro provvederà poi a conguagliare secondo le istruzioni che saranno fornite dall’INPS l’importo versato relativo alla rivalutazione della quota di accantona­mento maturato presso il fondo di tesoreria nella denuncia contribu­tiva modello DM10, compensando il credito maturato attraverso l’assolvimento dell’imposta sostitutiva con il debito contributivo. Da ultimo la Circolare Inps n. 4 del 14-01-2009 al punto 9 ri­prendendo le già esposte indicazioni indica che L’importo dell’imposta sostitutiva da recuperare dovrà essere riportato sul quadro “D” del DM10, preceduto dal previsto codice “PF30”, con il significato di “im­porto imposta sostitutiva TFR Fondo di Tesoreria. Riguardo al flusso EMens , l’imposta sostitutiva va indicata nell’elemento <ImpostaSo­stitutiva>, presente in <Prestazione >.

Misure  Compensa­tive: riduzione dei contributi sociali   L’argomento è stato oggetto di esame dalla Circolare Inps n. 4 del 14-01-2008. Sono state introdotte nuove misure compensative nella misura pari a

Anno 

percentuale

Anno

percentuale

2008

0,19%

2012

0,26%

2009

0,21%

2013

0,27%

2010

0,23%

dal 2014

0,28%

2011

0,25%

 

 

 

 

per le quali sono stati istituiti di nuovi codici ai fini del conguaglio degli importi:

Codice

Significato

TF13

Rec. Contr. DL 203/2005 – Prev. complementare

TF14

Rec. Contr. DL 203/2005 – Fondo di Tesoreria

 

Per gli arretrati i codici sono stati individuati in:

Codice

Significato

TF15

Rec arretrati DL203/2005 prev. Compl.

TF16

Rec arretrati DL203/2005 Fondo Tesoreria

 

Nel caso in cui sia necessaria la restituzione delle misure compensative, si uti­lizzano i seguenti codici:

Codice

Significato

M123

somme in precedenza versate al Fondo Tesoreria

M124

importi relativi ai versamenti a fondi di previdenza complemen­tare

 

L’esonero contributivo presenta le seguenti caratteristiche:

♦ compete in funzione della stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e/o al Fondo di Te­soreria;

♦ si applica prioritariamente considerando, nell’ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione.

Nel caso di impossibilità ad esaurire la misura spettante, l’esonero si estende alle altre assicurazioni della “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, fino ad esaurimento delle singole aliquote interessate (Cassa per l’integrazione guadagni degli operai dell’indu­stria, cassa per l’integrazione guadagni dei lavoratori dell’edilizia e la­pidei, cassa per l’integrazione salariale ai lavoratori agricoli, tratta­menti economici di malattia). Per espressa previsione legislativa, re­stano in ogni caso esclusi dalla riduzione contributiva  il contributo al Fondo di garanzia  di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (0,20% o 0,40% per i dirigenti industriali), nonché il contributo di cui all’articolo 25, c. 4  della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (0,30%).

Le misure compensative si applicano per intero, sempre in misura proporzio­nale al TFR conferito, con riferimento agli apprendisti, mentre per i lavoratori per i quali si applica una contribuzione agevolata la misura compensativa spetta in proporzione (vedi esempi allegati al Msg. Inps 5859/08).

 

Misure compensa­tive: reddito d’impresa  Per memoria si ricorda la deduzione dal reddito di impresa di un importo pari al 4% ovvero del6% per le imprese con meno di 50 dipendenti, dell’ammontare del TFR annualmente destinato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria.

 

Ricordarsi Ai versamenti del Tfr è stata assegnata la stessa valenza dei contributi (da versare secondo le regole generali, sia per modalità che per scadenze) per cui si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previden­ziale obbligatoria in termini di accertamento che in termini di irrogazione delle sanzioni.

 

Tempi: aggiornamenti Per quanto previsto dalla Circolare Inps n. 4 del 14-01-2009le operazioni di conguaglio riguardano anche il TFR al Fondo di Te­soreria e le misure compensative, … potranno avvenire anche con la denuncia di “febbraio 2009” (scadenza 16 marzo 2009), senza aggra­vio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recu­pero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di “gennaio 2009”. Con Circolare Inps 27 dicembre 2010 n. 162 individuate le modalità operative per i conguagli relativi al 2010.