Il riepilogo che si propone, salvo errori od omissioni, riporta per argomento i provvedimenti che interessano i datori di lavoro di cui alla:
Legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
Legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
Legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
Legge 12 novembre 2011, n. 183
Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201
Legge 26 aprile 2012, n. 44 di conversione del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16
nonchè
al Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167
alla Legge 11 novembre 2011, n. 180
alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3
alla Legge 17 febbraio 2012, n. 9 di conversione del Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211
alla Legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216
al Decreto Legsilativo 2 marzo 2012, n. 24
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Accertamento esecutivo – con l’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni relativo ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso [e quindi 60 giorni ovvero il maggior termine nel caso di accertamento con adesione (90 giorni) tenendo presente che rimane vigente la sospensione dei termini nel periodo 1/8-15/9 (ex-art. 1 legge 7 agosto 1969, n. 742)] , all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Dopo l’intervento legislativo di cui all’art. 7, comma 2, lettera n) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, l’art. 23, comma 30, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con legge 15 luglio 2011 n. 111 fissava al 1° ottobre 2011 la decorrenza del nuovo sistema. Esso, simile all’avviso di addebito che già si applica dal 1° gennaio 2011 per l’Inps (art. 30 del decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122), elimina i passaggi del ruolo esattoriale e della cartella di pagamento rendendo immediatamente esecutivo l’avviso. Le sanzioni, per l’intervenuta modifica all’art. 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, andranno obbligatoriamente richieste con il medesimo atto con il quale si richiede il tributo. Prassi: Agenzia delle Entrate, Circolare 5 agosto 2011, n. 41/E
Accertamenti ispettivi – con l’art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luiglio 2011, n. 106 veniva previsto che esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. L’articolo 11, cooma 7, lett. a) del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha modificato la disposizione indicando che esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo.
Addizionale regionale – l’articolo 28 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 stabilisce che a decorrere dall’anno di imposta 2011 l’aliquota dell’addizionale regionale sia elevato dallo 0,9 per cento, all’1,23 per cento. L’articolo 29, comma 14, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 consente la deliberazione dell’aliquota, per il 2011, entro il 31 dicembre 2011precisando che in ogni caso l’aumento o la diminuzione si applicano sull’aliquota di base dell’1,23 per cento e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono applicate sulla predetta aliquota di base dell’1,23 per cento. Per consultare le aliquote per regioni clicca qui. La Regione Sicilia con comunicato del 18 gennaio 2012 ha diffuso le aliquote Irap (4,82% salvo che per le agevolazioni previste) e dell’addizionale regionale dal 2011 (1,73%).
Ammortizzatori sociali – Il comma 2 dell’articolo 18 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con legge 15 luglio 2011, n. 111 abroga il comma 10-bis dell’articolo 19 del decreto legge n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009 (non più operativa, quindi, la disposizione del trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità in caso di risoluzione del rapporto per licenziamento dettato da giustificato motivo oggettivo o da cessazione o riduzione dell’attività di lavoratori). L’art. 33, commi da 21 a 26, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 interviene sulla proroga, per l’anno 2012, dell’ applicazione delle disposizioni di cui ai commi 11, 13, 14, nel limite di 40 milioni di euro per l’anno 2012, 15 e 16 dell’articolo 19 del decreto-legge29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni nonché le misure a carattere sperimentale di cui all’articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L’articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 proroga a tutto il 2012 gli interventi di cui all’art. 19 comma 1, lettera c), comma 1-ter e comma 2.
Apprendistato – in vigore dal 25 ottobre 2011 il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (GU n.236 del 10-10-201) per il quale interviene la legge di stabilità 2012, Legge 12 novembre 2011, n. 183. Essa prevede, all’art. 22, che a decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Destinati fondi per la formazione di cui il 50 per cento destinato prioritariamente alla tipologia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere stipulato ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dell’articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Quindi per le aziende sino a 9 dipendenti per gli anni 2012-2016 il contributo da versare (nel limite di un triennio dall’assunzione) sarà pari al 5,84%, a carico dell’apprendista. Nessuna agevolazione per le aziende con oltre i 9 dipendenti: verseranno il 15,84 (10+5,84) per cento. Link utili: Fare apprendistato. Prassi: Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 29 dell’11 novembre 2011 D.Lgs. n. 167/2011 – T.U. apprendistato – Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio. – vedi anche Il Testo Unico sull’apprendistato e la sua applicazione – Il Testo Unico sull’apprendistato, le intese Stato-Regioni, gli interpelli, gli accordi e le prassi adottate
Attività professionali – L’articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 interviene a modificare alcune disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e prevede la possibilità della costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile Nella costituzione è prevista che La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di societa’ tra professionisti. Con l’art. 33 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 viene fissata, intervenendo sull’articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 il quale a sua volta intervenive sull’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, fissando la data del 13 agosto 2012 quale limite temporale per la modifica degli ordinamenti professionali, nonché viene fissata una diversa durata e modalità del tirocinio, salvo che per le professioni sanitarie: la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi e potra’ essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.
Bilancio delle società a responsabilità limitata – l’‘articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con il 9° comma, prevede che A partire dal l° gennaio 2012, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il sindaco possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. articolato con voci e con una struttura che saranno definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni
Cartella di pagamento – reclamo obbligatorio – L’art. 39, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto una rilevante novità in tema di procedimento dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali, inserendo l’art. 17-bis rubricato “Il reclamo e la mediazione” nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La nuova procedura, infatti, dal 1° aprile 2012, si pone come presupposto giudiziale: Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo …. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L’inammissibilita’ e’ rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio – Circolare Agenzia Entrate n. 9 del 19.3.12 – Mediazione tributaria – Chiarimenti e istruzioni operative – Provvedimento Agenzia Entrate n. 46586 del 30.3.12 – Modifiche ai fogli avvertenze della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Certificazioni – L’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183 intervendendo sul decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 elimina la produzione alla pubblica amministrazione e ai gestiori di pubblici servizi di certificati i quali devono esser sostituite da autocertifcazioni: Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive. Interviene per chiarine l’applicazione la Direttiva n. 14 del 22 dicembre 2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183“. Ciò rileva anche nei rapporti con gli istituti. In particolare per l’accesso ai benefici. Sull’argomento è intervenuto il messaggio Inps 27 aprile 2012 n. 7268: Per effetto delle nuove disposizioni normative, con riferimento all’applicazione degli incentivi per le assunzioni agevolate dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (art. 8, co. 9 della legge n. 407/1990) e dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità….i lavoratori potranno continuare a chiedere il rilascio dei suddetti certificati ai Centri per l’impiego e agli altri uffici pubblici competenti, al fine di comprovare il proprio stato nei confronti dei loro potenziali datori di lavoro privati. Invece i datori di lavoro e i loro intermediari non potranno più allegare gli stessi certificati ai moduli on-line “407” e “223”, introdotti dalla circolare n. 140 del 28 ottobre del 2011 e dovranno allegare in luogo di questi ultimi le autocertificazioni sostitutive, sottoscritte dal lavoratore, secondo le indicazioni illustrate nella medesima circolare. Vedi anche voce Certificazioni – regolarità contributiva.
Certificazioni – regolarità contributiva – con la let. d) del 1° comma dell’articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, aggiungendo l’art. 44-bis al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 viene espressamente indicato che Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. Viene, quindi, estesa l’applicazione della disposizione di cui all’articolo 16-bis, comma 10, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, così come modificato dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 [cfr. circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010] secondo la quale le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Sulla impossibile sostituzione del Durc mediante autocertificazione è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la lettera circolare n. 619 del 16 gennaio 2012. Sull’argomento, correlato alle autocertificazioni, è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed a seguire l’Inps e l’Inail con una nota congiunta. Vedi anche voce Certificazioni.
Codice della privacy – con l’art. 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 amplia la base dei soggetti ai quali non si applica il codice in materia di protezione dei dati personali – l”art. 40 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 abroga ogni riferimento a persona giuridica, ente od associazione e in particolare all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), … All’articolo 4, comma 1, alla lettera i), … al comma 3-bis dell’articolo 5 e Al comma 4, dell’articolo 9, …
Collocamento, intermediazione – l’articolo 29 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con legge 15 luglio 2011, n. 111 interviene sostituendo l’articolo 6 Regimi particolari di autorizzazione del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Vengono modificate anche le procedure di autorizzazione già oggetto di intervento legislativo con l’art. 43 del collegato lavoro. Il comma 9, let. b), dell’articolo 22 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiunge tra i soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, «l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo come definiti ai sensi della normativa vigente>>. Prassi: Sull’argomento è intervenuto il previsto Decreto Ministeriale, del 20 settembre 2011del Ministero del lavoro e delle politiche social Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2011, e la Circolare congiunta Ministeri del lavoro e pubblica istruzione del 4 agosto 2011
Collocamento obbligatorio – l’argomento è oggetto di due interventi legislativi: il primo con l’art. 6, comma 2-ter, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luiglio 2011, n. 106 che aggiunge il seguente periodo all’art. 5, comma 2, della L. 12 marzo 1999, n. 68 Fermo restando l’obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo e’ sostituita da un’autocertificazione del datore di lavoro che attesta l’esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo; il secondo con l’art. 9 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 il quale interviene ancora sull’art. 5 della L. 12 marzo 1999, n. 68, sostituendo il comma 8 ed inserendo i commi da 8-bis a 8-quater. Con questo intervento viene semplificata la compensazione prevedendo anche la possibilità di assumere, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti, anche in imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 – Indirizzi operativi: Circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 6 del 10.11.2011: Il nuovo regime della compensazione territoriale nel collocamento obbligatorio – Prassi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 27 del 24.10.11 – Articolo 5, comma 8 della legge 12 marzo 1999, n.68 novellato dall’articolo 9 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n.148. Collocamento obbligatorio e regime delle compensazioni.
Collegio sindacale – L”articolo 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, con i commi da 12 a 15, sostiutendo l’art. 2477 C.C.per le socieà a responsabilità limitata ed integranmdo l’art. 2397 C.C. per le società per azioni aventi ricavi o patrimonio netto inferiori a 1milione di euro, offre la possibilità di sostituire il collegio sindacale con un solo sindaco. L’articolo 16 del Decreto Legge 22 dicembre 2011 n. 212 è intervenuto precisando che Nelle società a responsabilità limitata, i collegi sindacali nominati entro il 31 dicembre 2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall’assemblea che li ha nominati. La legge di stabilità 2012 è intervenuta sull’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo, nel quadro della Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica che nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza .
Contanti, limitazione all’uso – l’articolo 12 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 interviene nell’uso del contante e dei titoli al portatore limitando l’uso stesso a € 1.000,00 (a valere anche per il pagamento degli emolumenti).Già l’articolo 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ne aveva stabilito, dal 31 maggio 2010, il limite a € 5.000,00. Limite modificato, dal 13 agosto 2011, a € 2.500,00 con l’ art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, converito con Legge 14 settembre 2011, n. 148. Nel valutare il limite delle € 1.000,00 occorre guardare al valore complessivo dell’operazione, anche se essa risulta frazionata. In materia di uso di contanti si richiama l’ articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonchè alla gestione dei finanziamenti, con le modifiche ad opera del D.L. 187/2010, convertito in L. 217/2010. La violazione è assistita dalla sanzione nella misura graduata con un minimo di € 3.000,00. Per le violazioni di importo non superiore a € 250.000 è possibile effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione), pari al 2 per cento dell’importo. Prassi: Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 agosto 2010 – Circolare del 16 gennaio 2012, n. 2 Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio (decreto legislativo del 27 novembre 2007, n. 231). Link utili: Dipartimento del Tesoro;
Contenzioso in materia previdenziale – il 1° comma dell’art. 38 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111 prevede, per i processi previdenziali nei quali sia parte l’Inps, pendenti in primo grado alla data del 31 dicembre 2010 e per i quali, a detta data, non sia intervenuta sentenza, l’estinzione di diritto con riconoscimento della pretesa economica del ricorrente, purché il valore della causa non superi complessivamente l’importo di 500 euro. Si aggiunga che, per effetto dell’art. 23, comma 50, del D.L. n. 98, risultano obbligatori l’indicazione di taluni elementi nell’atto introduttivo. Prassi: Inps, Messaggio 12 luglio 2011, n. 14490 – Circolare Inps n. 104 del 5.8.11 – Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164). Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale ed assistenziale. Articolo 38, comma 6 e 7: novità in materia di elenchi nominativi annuali dei lavoratori dell’agricoltura. – Circolare Inps n. 132 del 11.10.11 – Gestione del contenzioso amministrativo e giudiziario
Contenzioso, introduzione del contributo unificato – l’art. 37, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111 determina la cessazione del principio di gratuità prescrivendo che anche le controversie individuali di lavoro privato e pubblico e le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie sono soggette al contributo unificato di iscrizione a ruolo (rivisti all’art. 13, commi 1 e 3, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e s.m.) qualora la parte risulti titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto per l’ammissione al gratuito patrocinio (quindi € 31.884,38). Il contributo unificato è dovuto anche nel contenzioso tributario.
Contenzioso, manifestazione di interesse a proseguire – al fine di ridurre il contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello l’articolo 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) – sul quale è intervenuto l’articolo 14 del Decreto Legge 22 dicembre 2011 n. 212, per i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla …
Contratti di prossimità – l’art. 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, converito con Legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che 1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l’accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita’ dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attivita’. 2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione ((con riferimento)): a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarieta’ negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; d) alla disciplina dell’orario di lavoro; e) alle modalita’ di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio e il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonche’ fino ad un anno di eta’ del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento. 2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonchè i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. Le disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, sono efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori. L’accordo interconfederale è stato sottoscritto da Cgil-Cisl-Uil il 28 giugno 2011, confermato in via definitiva il 21 settembre 2011; l’accordo è stato pure sottoscritto da Ugl il 28 giugno 2011. Vedi anche voci Costo del lavoro negli appalti e Detassazione-Decontribuzione.
Contratto di inserimento donne – la legge di stabilità 2012, Legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede, all’art. 22, che la lettera e) dell’articolo 54, comma l, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sia sostituita dalla seguente: «e) donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno di 20 punti percentuali a quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi di 10 punti percentuali quello maschile. Le aree di cui al precedente periodo nonche’ quelle con riferimento alle quali trovano applicazione gli incentivi economici di cui all’articolo 59, comma 3, nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento all’anno successivo». Per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, le aree geografiche di cui all’articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificata dal presente comma, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni ….
Contribuzione Enasarco -: viene confermato, con il comma 13 dell’art. 18 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, che la contribuzione dovuta all’Enasarco a favore degli agenti e rappresentanti di commercio ha natura integrativa rispetto alla contribuzione dovuta all’Inps per la Gestione commercianti. – Prassi: Circolare Inps n. 99 del 22.7.11 – Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Obbligo assicurativo in capo ai soggetti iscritti ad enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Interpretazione autentica dell’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Contribuzione per l’indennità economica di malattia: il provvedimento con il comma 16 dell’art. 18 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 interviene sull’art. 20 del Decreto-lgge 25 giugno 2008, n. 112 converito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 specificando che dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro che erogano direttamente l’indennità economica di malattia (in quanto tenuti per legge o per accordo collettivo) devono comunque versare all’Inps la relativa contribuzione di finanziamento – Prassi: Circolare Inps n. 122 del 28.9.11 – Articolo 20, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 18, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
Contribuzione alla gestione separata – il comma 12 dell’art. 18 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 interviene, mediante interpretazione autentica, sull’obbligo di iscrizione alla gestione separata per quanti svolgono attivita’ il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attivita’ non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 (Dlgs n. 509/1994 e Dlgs n. 103/1996), in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11 (esempio Inpgi) – Prassi: Circolare Inps n. 99 del 22.7.11 – Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Obbligo assicurativo in capo ai soggetti iscritti ad enti previdenziali di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. Interpretazione autentica dell’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Contribuzione alla gestione separata – dal 2012 l’aliquota contributiva sale al 27,72 per cento (27 + 0,72 per Malattia, maternità, Anf) per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, al 18 per cento per coloro che sono già altrimenti assicurati o pensionati: lo prevede il 1° comma dell’articolo 22 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).
Controlli ispettivi unificati – il 7° comma dell’art. 11del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 sostituisce, con effetto dal 6.12.11, l’art. 7, comma 1, let. a) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luiglio 2011, n. 106. Con essa, con effetto dal 6 dicembre 2011, si stabilisce che il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorita’ competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attivita’ di controllo. Lo stesso comma 7 dell’art. 11 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 2011 abroga il n. 3) della let. a) dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luiglio 2011, n. 106 il quale disponeva: “gli accessi sono svolti nell’osservanza del principio della contestualita’ e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre”. Sull’argomento era intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare 16/2011 indicando che la disposizione non è immediatamente operativa in quanto si è in attesa dell’emanazione del decreto di natura non regolamentare previsto dall’art. 7, comma 2, lettera a) punto 1.
Costo del lavoro negli appalti – Il 2° comma dell’articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 con la lett. i) inserisce all’ art. 81 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 3-bis. L’offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piuù rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La predetta norma rimane valida dal 13 luglio al 5 dicembre 2011, giacchè dal 6 dicembre 2011 il 2° comma dell’art. 44 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 abroga detta disposizione. In materia di costo del personale il citato art. 44 indica, al 1° comma, che Al fine di garantire la piena salvaguardia dei diritti dei lavoratori, nonchè la trasparenza nelle procedure di aggiudicazione delle gare d’appalto, l’incidenza del costo del lavoro nella misura minima garantita dai contratti vigenti e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro restano comunque disciplinati:
a) dall’articolo 86, commi 3-bis e 3-ter; 87, commi 3 e 4; ed 89, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) dall’ articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) dagli articoli 26, commi 5 e 6, e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno – l’art. 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luiglio 2011, n. 106 (re)introduce un credito di imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno e nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto stesso a tempo indeterminato. Esso è riconosciuto nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento della Commissione CE n. 800/2008, del 6 agosto 2008: quindi trattasi lavoratori ‘‘svantaggiati’’ ai sensi del numero 18 dell’art. 2. Per ogni nuovo lavoratore assunto viene previsto un credito d’imposta nella misura del 50% dei costi salariali nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’instaurazione del rapporto lavorativo. Elevato a ventiquattro mesi per i lavoratori ‘‘molto svantaggiati’’ ai sensi del numero 19 dell’art. 2. Il comma 8 dell’articolo 22 della legge 12 novembre 2011, n. 183 Al fine di accelerare la piena operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all’ articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancisce intesa sul decreto di natura non regolamentare volto a stabilire i limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle regioni interessate, nonchè le disposizioni di attuazione del medesimo articolo 2 entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Vedi anche voci IRAP – deduzione costo del personale e IRAP – cuneo fiscale – pagina di questo sito
Definizione delle liti fiscali pendenti – l’art. 39 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111 riconosce la possibilità di procedere alla definizione per tutti i contribuenti che, alla data del 1° maggio 2011, abbiano presentato ricorso alle Commissioni Tributarie o Giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio in cui controparte sia l’Agenzia delle Entrate. Il limite della controversia non deve essere superiore a € 20.000,00 – Indirizzi operativi: Circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 5 del 7.11.2011: La definizione delle liti fiscali pendenti – Parere della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 25 del 14.11.2011: Chiusura liti fiscali pendenti e obblighi contributivi – Prassi: Circolare Agenzia Entrate n. 48 del 24 novembre 2011 – Chiusura delle liti fiscali minori – Articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 – Chiarimenti. Vedi anche voci Rateazione dei debiti tributari.
Detassazione-decontribuzione – l’art. 26 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111stabilisce che per il 2012 sono detassate e decontribuite le somme correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, [compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl parole abrogate dal 6° comma dell’articolo 22 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ]. Le misure verranno determinate entro il 31 dicembre 2011. Il citato articolo 22, comma 6, della legge di stabilità 2012 stabilisce che Al fine di armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, la tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e lo sgravio dei contributi di cui all’articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, applicabili anche alle intese di cui all’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono riconosciuti in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da ssociazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. L’art. 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ai commi 13 e 14, proroga per il 2012 le misure per l’incremento della produttività del lavoro, previste dall’ articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 e Lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro previsto dall’art. 26 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, …. con i criteri e le modalià di cui all’articolo 1, commi 67 e 68,della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno 2012 ai sensi del quarto periodo dell’articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del 2007. Prassi: Circolare Agenzia delle entrate, 14 febbraio 2011, n. 3/E – Messaggio Inps 12 luglio 2011, n. 14490 – Letture: Adapt, Detassazione: una occasione mancata,Francesca Fazio e Paolo Tomassetti (Boll. Spec. 64/2011). Vedi anche voci Contratti di prossimità, IRAP – cuneo fiscale e IRAP – deduzione costo del personale.
Festività – l’art. 1, comma 24, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, detta la nuova disciplina delle festività a decorrere dal 2012 demandando a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsie entro il 30 novembre dell’anno precedente, l’individuazione annuale delle date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, …, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica.
IRAP – cuneo fiscale – Con il 2° comma dell’art. 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, viene modificata la determinazione della base imponibile individuata dall’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 con il fine di incentivare l’occupazione a tempo indeterminato di giovani under 35 e l’occupazione femminile: i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. da a) a e) del d.gs. 446/1997 deducono un importo pari a 4.600 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonchè per quelli di età inferiore ai 35 anni o alternativamente un importo fino a 9.200 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonchè per quelli di età inferiore ai 35 anni. Quest’ultimo nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni. La soglia inziale del de minimis di € 100.000,00 è stata raddoppiata dal regolamento (CE) n. 1998/2006. Per effetto del comma 4-septies dell’art. 11 Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1, 4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l”applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.
IRAP – deduzione costo del personale – i commi 7 e 8 dell’articolo 22 della legge 12 novembre 2011, n. 183 prevede che Per l’anno 2012 ciascuna regione, … , può disporre la deduzione dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all’articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Deduzione condizionata dagli … automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonche’ le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. Il 1° comma dell’art. 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede pure la deduzione integrale A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 … ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all’imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
Lavoratori dello spettacolo – Il comma 9 dell’articolo 22 della legge 12 novembre 2011, n. 183 abroga l’articolo 11 del D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 sopprimendo l’istituto del libretto personale per i lavoratori dello spettacolo sul quale L’impresa era tenuta a registrare sul libretto i periodi di occupazione, l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati.
Lavoro accessorio – l’articolo 6 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 proroga a tutto il 2012 la possibilità di ricorrere alle prestazioni di lavoro accessorio intese quelle di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale nonchè quelle che possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Lavoro interinale – il D. Lgs. 2 marzo 2012, n. 24 interviene, nel recepire la direttiva comunitaria sulla materia, a modificare le medesime disposizioni inserite nel D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.
Libro unico del lavoro: termini registrazioni – viene spostato dal 16 a “fine mese” il termine per le registrazioni sul LuL: il 4° comma dell’art. 40 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 interviene sui termini di tenuta del LuL, di cui al comma 3 dell’articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilendo che Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.
Modello 770 mensile – l’articolo 29, comma 7, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 sposta al 2013 i termini per la dichiarazione mensile dei sostituti d’imposta
Part-time – la legge di stabilità 2012, all’articolo 22, comma 4, prevede, nell’ottica della incentivazione del part-time (D.Lgs. 25.2.2000, n. 61 e s.m. – vedi anche D. Lgs. 10.9.2003, n. 276 e s.m.) che, dal 1° gennaio 2012, riacquistano efficacia le diposizioni secondo le quali le parti possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione cui aggiungere L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonchè di modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi, nonchè il diritto a specifiche compensazioni. Nell’ottica della semplificazione la legge di stabilità prevede che il relativo contratto di trasformazione non sia più convalidato dalla DPL competente per territorio.
Pensioni – Aumento dell’età pensionabile – con l’art. 18, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 anticipa al 2013 l’aggancio alle aspettative di vita dell’età per il pensionamento di vecchiaia, modificando così l’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. – Prassi: Messaggio Inps n. 16032 del 5.8.11 – novità legislative in materia previdenziale, introdotte dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 164 del 16 luglio 2011, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
Pensioni – vedi la scheda pr l’approfondimento (normativa e prassi) dopo la Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201
Pensioni – Aumento dell’età pensionabile: lavoratrici del settore privato – dal 1º gennaio 2020, il requisito per l’accesso alla pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti e autonome del settore privato, subirà un aumento graduale per raggiunge i 65 anni nel 2032 (variazione ogni 1° gennaio partendo con l’incremento di 1 mese dal 1º gennaio 2020)
Pensioni – Finestre per il pensionamento di anzianità – con l’art. 18, comma 22-ter, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 vengono modificate le finestre di uscita per i lavoratori che si avvalgono del pensionamento di anzianità, indipendentemente dall’età già oggetto di intervento legislativo ad opera dell’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122
Rateazione dei debiti contributivi Inps – l’art. 7, comma 2, lett. t) e u) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 interviene per assicurare l’unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all’Istituto. In particolare, con riferimento all’avviso di addebito con valore di titolo esecutivo di cui all’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, precisa che il recupero attiene anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall’Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi. Il legislatore interviene armonizzando, con le modifiche apportate, talune disposizioni di cui al D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, in materia di unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento nonchè sull’art. 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 conventito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 il quale viene abrogato in quanto diversmente regolamentato con la novella.I tassi di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi ed accessori di legge sono stati aggiornati con Circolare Inps 16 dicembre 2011, n. 158, Circolare Inail 20 dicembre 2011, n. 58 che riporta il riepilogo dei tassi dal 30 luglio 1996. Letture: il nostro pocket
Rateazione dei debiti tributari – regolata dall’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dall’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 per la liquidazione, riscossione e accertamento, nonchè, dall’art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nel corso del 2011, si sono registrate diversi interventi: dopo l’ art. 2, comma 20, del Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, intervengono l’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, commi 1, let. o) e 2, lett. u) e v), convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, l’art. 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, commi 17-20, 30 e 37-40, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 e l’art. 40 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 . Oggi, ricordando che alle medesime procedure è soggetto l’avviso di addebito emesso dall’Inps di cui all’art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si può richiedere la dilazione del pagamento in un limite massimo di 72 rate. In considerazione della situazione di crisi economica viene concessa la possibilità, nel limite delle 72 rate, di allungare una dilazione già concessa, quando la situazione del contribuente, debitore, si deteriori a causa della crisi ed in dipendenza della quale non ha pagato la prima rata o due delle rate successive (anche se non consecutive). Per egual motivo è stata prevista l’eliminazione dell’obbligo di prestare garanzia la rateazione di debiti tributari superiori a 50mila euro conseguenti ad alcuni istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e alla conciliazione giudiziale. Prassi: Circolare Agenzia Entrate n. 41 del 5.8.11 – Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111. Commento alle novità fiscali – Primi chiarimenti; Circolare Agenzia Entrate n. 48 del 24 novembre 2011 – Chiusura delle liti fiscali minori – Articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 – Chiarimenti. Vedi anche voci Definizione delle liti fiscali pendenti.
Nel testo vigente l’art. 19 recita: 1. L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. 3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate: a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; c) il carico non può più essere rateizzato. 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. L’art. 3-bis recita: 1. Le somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massime di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se l’importo complessivo delle rate successive alla prima e’ superiore a cinquantamila euro, il contribuente e’ tenuta a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, dedotto l’importo della prima rata, per il periodo di rateazione dell’importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l’ufficio puo’ autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprieta’ del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, dedotto l’importo della prima rata. A tal fine il valore dell’immobile e’ determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell’immobile puo’ essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L’ipoteca non e’ assoggettata all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell’ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. 3. L’importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento e’ dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. 4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, e’ iscritto a ruolo. Se e’ stata prestata garanzia, l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d’ipoteca, qualora questi ultimi non versino l’importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa. 5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 e’ eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata. 6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. 6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito. 7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non e’ ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
Ravvedimento operoso –l’art. 23, comma 31, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, intervenendo sull’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 in materia di Ritardati od omessi versamenti diretti, e quindi sull’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di Ravvedimento, prevede una nuova misura della sanzione – che ha assunto la denominazione di ravvedimento sprint o mini – per i versamenti eseguiti entro 15 giorni dalla ordinaria scadenza, misura che cresce in ragione del maggior tempo trascorso. Quindi, dal 6 luglio 2011, la sanzione principale, pari al 30%, nei primi 14 giorni si riduce al 2% per ciascun giorno di ritardo. Per le violazioni commesse a decorrere dal 1° febbraio 2011, per la previsione di cui alla L. 13 dicembre 2010, n. 220 (art. 1, comma 22) – legge di stabilità 2011 -, la misura del ravvedimento breve (rtardato versamento effettuato entro trenta giorn dalla scadenza prescritta) risulta variato al 3% (2,5% sino al 31 gennaio); per i versamenti lunghi ritardati dopo 30 giorni e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta o un anno ove non sia prevista la dichiarazione in cui la violazione è stata commessa la misura della sanzione si eleva al 3,75% (3% sino al 31 gennaio). Dal 6 luglio 2011 si può, quindi, optare tra il ravvedimento sprint, breve o lungo.
Responsabilità solidale negli appalti – Con l’art. 2, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con legge 26 aprile 2012, n. 44 il legislatore ha sostiuito il comma 28 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come segue: “28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento”.
Sovraindebitamento – Affiancandosi alle disposizioni di cui all’art. 182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m. i., il Capo I, artt. 1-11, del Decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212. Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, interviene per porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento [tale intendendosi una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte, nonchè la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni da parte di chi non è assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali (secondo l’art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e s.m. i. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.)]. Letture: la nostra news. La legge 27 gennaio 2012, n. 3 al Capo II riporta Procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Statuto delle imprese – Il provvedimento, Legge 11 novembre 2011, n. 180, Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese. è entrato in vigore il 15 novembre 2011. Con il provevdimento si vuole assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d’impresa, e di garantire la liberta’ di iniziativa economica privata in conformita’ agli articoli 35 e 41 della Costituzione.
Tirocini formativi – con l’articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, titolato Livelli di tutela essenziali per l’attivazione dei tirocini, il legislatore interviene stablendo che i tironi stessi possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all’espletamento delle iniziative medesime. Nel caso siano assenti specifiche regolamentazione regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l’articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione. Prassi: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12 settembre 2011. Letture: Adapt, Nuove regole per i tirocini, a cura di Serena Facello e Francesca Fazio. Faq: sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali