Con il D. Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, (per la normativa e prassi, si rinvia alla nostra pagina) all’art. 5, comma 1, è stato previsto che Il datore di lavoro, anche per il tramite dell’associazione cui aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui all’articolo 1della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b). Questi ultimi, come definiti e ripartiti ai soli fini del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie:
1) lavoratori a turni, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che prestano la loro attività nel periodo notturno come definito alla lettera d) del predetto comma 2, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 66 del 2003, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo;
Per “lavoratore a turni” è, quindi, inteso qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni, inteso quest’ultimo quale qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessita’ per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane. Per “periodo notturno” è inteso il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Il “lavoratore notturno” è tale 1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
Il successivo comma 2 specifica che Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall’articolo 1, comma 1, lettera c), è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. La citata lettera c) indica: lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al presente decreto legislativo [1462 Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti; 2197 Lavorazione e trasformazione delle resinesintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.; 6322 Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; 6411 Costruzione di autoveicoli e di rimorchi; 6581 Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento; 6582 Elettrodomestici; 6590 Altri strumenti ed apparecchi; 8210 Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.; 8230 Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.], cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile [dal titolo Dei diritti e degli obblighi delle parti indica che Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.], impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.
La comunicazione può essere resa, esclusivamente in via telematica, come indiividuato nella Nota operativa 28 novembre 2011, dai datori di lavoro privati che effettuino direttamente le comunicazioni, dalle imprese utilizzatrici, dai consulenti del lavoro ovvero dagli altri sogegtti abilitati secondo quanto chiarito dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva con nota 6 maggio 2011 prot. 25/II/0007234. Vedi la pagina dedicata su Cliclavoro – Vedi anche la Guida alla compilazione del modello LAV_US di monitoraggio ovvero la Guida alla compilazione del modello LAV_US di inizio lavoro a catena . Per le Comunicazioni lavori usuranti vai all’Accesso al Sistema Informativo .
La scadernza, con Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15/2011, veniva individuata nella data del 30 settembre 2011 per la comunicazione dei lavoratori che hanno svolto lavoro notturno … nel corso del 2010 mentre il lavoro notturno svolto nell’anno 2011 la scadenza veniva individuata nel 31 marzo 2012, termine che, prima sospesa con Lettera Circolare del 14 settembre 2011, con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 marzo 2012 veniva individuata nel 31 maggio 2012. La violazione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1e 2 è assistita, in forza dell’art. 5, comma 3, dalla sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro. Si applica quanto previsto dall’articolo 13, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Sanzione pure richiamata dal 3° comme dell”art. 6 del Decreto Ministeriale 20 settembre 2011. Esso individua le Modalità di rilevazione e comunicazione stabilendo che Con riferimento alle attività lavorative svolte a decorrere dall’anno 2011, il datore di lavoro comunica in via telematica alla Direzione provinciale del lavoro e all’ente previdenziale interessato, attraverso la compilazione di un unico modello disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
a) ai fini di cui all’art. 2, comma 5, del decreto legislativo, con periodicità almeno annuale, il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all’art. 1, comma 1, lettere da a) a d) [la lettera a) individua i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999 e, quindi, i “lavori in galleria, cava o miniera“: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità; “lavori nelle cave” mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale; “lavori nelle gallerie” mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità; “lavori in cassoni ad aria compressa“; “lavori svolti dai palombari“; “lavori ad alte temperature“: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2 fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; “lavorazione del vetro cavo“: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; “lavori espletati in spazi ristretti“, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture; “lavori di asportazione dell’amianto” mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità, mentre la lettera d) individua i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo; le lavorazioni di cui alla lettra b) e c) sono stati prima ripresi], del decreto legislativo; in caso di svolgimento di lavoro notturno ai sensi della lettera b) del predetto comma 1, detta comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e può valere anche ai fini di cui alla lettera b), numero l, del presente comma. Con nota del 22.maggio 2012 la Direzione generale per l’attività ispettiva riguardo le attività “equivalenti” (attività di vendita e verifica dei titoli di viaggio, informazioni alla clientela, riscossione incassi ecc. dei conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo ha indicato che occorre ricondursi alla ratio della norma (attività “particolarmente faticose e pesanti“) per cui necessita attenzionare i periodi minimi indicati nel D. Lgs. effettivamente svolti.
b) ai fini di cui all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo: 1) con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici; 2) entro trenta giorni dall’inizio, lo svolgimento delle lavorazioni indicate dall’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo. Con la nota del 23 maggio 2012 la Direzione generale per l’attività ispettiva ha precisato che ciò che rileva è l’effettivo svolgimento del lavoro notturno e che la comunicazione deve essere prodotta qualora il lavoratore notturno è stato occupato per l’intero anno e in via esclusiva con un numero minimo di 64 giornate. E qualora, specifica la medesima nota, il lavoro notturno sia stato svolto per almeno 3 ore giornaliere nell’arco dell’intero anno, con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori. La Nota operativa 28 novembre 2011 ha precisato che tale comunicazione può non essere resa qualora sia stata elaborata la comunicazione di cui alla precedente lettera a) indicando in essa il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.