Sulla legge 407/90
Applicazione legge 407/90: stato dell’arte e problemi non risolti
Il recente interpello n. 37/2010 stimola l’esigenza di fare il punto sull’applicazione di una norma, nata per agevolare l’inserimento lavorativo di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto.
Il legislatore del 1990 intervenne per sostenere l’occupazione dei lavoratori di cui sopra poi definiti svantaggiati dall’art. 2 del Regolamento CE n. 2204/2002, recepito dall’art. 2, lett. k), DLgs n. 276/2003: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381.
L’applicazione nel tempo della norma si è evidenziata incoerente con le finalità così limitando, anche con una serie di interpretazioni, l’accessibilità. Un’applicazione che oggi, dopo (quasi) venti anni, invoca il superamento di criticità vecchie e nuove, anche con riferimento ad indirizzi espressi su altri “benefici”.
Partendo proprio dall’individuare se, e in quale misura, la norma in commento costituisca o meno un “beneficio”. Dubbio alimentato dalla circostanza che i datori di lavoro applicano per i lavoratori prima individuati un’aliquota contributiva (previdenziale ed assistenziale) particolare.
Ad aiutare a risolvere il dubbio (se l’applicazione dell’art. 8, co. 9, L. 407/90 sia definibile “beneficio contributivo e normativo”) ci accompagna la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5 del 30 gennaio 2008, prot. n. 1663 nella parte che si occupa espressamente dell’argomento:
Circ. Min. Lavoro n. 5 del 30 gennaio 2008, prot. n. 1663
Benefici “normativi e contributivi”
Come anticipato, l’art. 1, comma 1175, della legge Finanziaria per il 2007 prevede che il rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare – unitamente agli “altri obblighi di legge” ed al “rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” – sia condizione necessaria per la fruizione di benefici “normativi e contributivi”.
La rilevanza della disposizione impone pertanto un necessario approfondimento della nozione di beneficio normativo e di beneficio contributivo “previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale”.
In linea generale va rilevato che il concetto di beneficio richiama inevitabilmente il rapporto fra “regola ed eccezione” in quanto, a fronte di una disciplina generale che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti, il beneficio si configura come una “eccezione” nei confronti di coloro che in presenza di specifici presupposti soggettivi sono ammessi ad un trattamento agevolato che riduce o elimina totalmente tali oneri.
Per quanto attiene ai benefici contributivi, pertanto, gli stessi sembrano potersi individuare in quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come “abbattimento” di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la “regola” per un determinato settore o categoria di lavoratori.
Di conseguenza, non rientrano nella nozione in esame quei regimi di “sottocontribuzione” che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una “speciale” aliquota contributiva prevista dalla legge, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell’onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l’ipotesi ordinaria, in quanto l’intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico-economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario.
Ne consegue che, laddove in questi stessi ambiti, siano invece previste – rispetto al regime generale di sottocontribuzione – ulteriori agevolazioni di carattere contributivo non generalizzate a tutti gli operatori del settore ma legate a specifici presupposti o condizioni poste in essere solo da alcuni di essi queste ultime, ripristinandosi la logica di “regola e di eccezione”, possono considerarsi benefici nel senso anzidetto e quindi condizionati al possesso del DURC.
Detta categoria di benefici è dunque individuata, sia pur a meri fini esemplificativi e non esaustivi, nell’elenco allegato alla presente circolare.
In ordine invece ai benefici “normativi”, gli stessi sembrano potersi identificare in tutte quelle agevolazioni che operano su un piano diverso da quello della contribuzione previdenziale ma sempre di natura patrimoniale e comunque sempre “in materia di lavoro e legislazione sociale”. In tale nozione, pertanto, sembrano rientrare quelle agevolazioni di carattere fiscale nonché i contributi e le sovvenzioni previste dalla normativa statale, regionale o da atti a valenza comunque normativa connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro (ad es. cuneo fiscale, credito di imposta per nuove assunzioni effettuate in ambiti territoriali o settoriali determinati).
Legge 29 dicembre 1990, n. 407 Disposizioni diverse per l’attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 pubblicata nella G.U. n. 303 del 31 dicembre 1990 Art. 8 (Norme in materia di contratti di formazione e lavoro) – 9. A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzione di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.
L’interpretazione ministeriale sembra quindi condurre a indicare che l’applicazione dell’art. 8, co. 9, non costituisce un beneficio contributivo, tale inteso, o almeno non lo costituisce nell’applicazione dell’aliquota “nella misura del 50%”, in quanto la norma in esame costituisce, nel caso degli individuati lavoratori, l’applicazione “ordinaria” di un’aliquota contributiva. La conferma della lettura ci viene data confrontandola con le (nuove e modificate) disposizioni che attengono l’apprendistato che espressamente la circolare, e l’allegato, escludono. E non solo. Lo stesso, come si dirà, per le zone montane.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) pubblicata nella G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 – Supplemento ordinario n. 244 Art. 1 773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui al presente comma viene meno per le regioni l’obbligo del pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all’articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è’ ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. … omissis …
Non costituisce, quindi, ciò che il Ministero individua come sgravio … costruito come “abbattimento” di una aliquota più onerosa. Infatti il legislatore allorquando ha voluto individuare un beneficio quale “abbattimento” di una aliquota lo ha espressamente indicato, a differenza di quanto riportato sopra.