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Malattia – Fasce di reperibilità nella p.a.

Con l’art. 71 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con la Legge 6 agosto 2008 n. 133 sono state regolate le Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: <<1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e’ corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche’ di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonche’ per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative. 2. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. 3. L’Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. 4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l’obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell’intera giornata lavorativa, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonche’ le assenze previste dall’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all’articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Sulla materia sono intervenute:

Pubblicato nella GURI n. 15 del 20 gennaio 2010 il decreto 18 dicembre 2009 n. 206 sulle fasce di reperibilità dei pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia (vedi)

Circolare Dipartimento funzione pubblica n. 1 del 14 gennaio 2010 (vedi) – art. 55-seplies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 introdotto dall’art 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009. n. 150 Trasmissione per via telematica dei certificati di malattia. Indicazioni operative. — Circolare Dipartimento funzione pubblica n. 5 del 28 aprile 2010 (vedi) art. 55 quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001 (introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009) – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti – responsabilità e sanzioni per i medici. — Circolare  Dipartimento funzione pubblica n. 8 del 19 luglio 2010 (vedi) – assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti