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Accordo quadro riforma assetti contrattuali

Gli Esecutivi unitari, il 14 gennaio 2016, di Cgil, della Cisl e della Uil hanno varato il documento UN MODERNO SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI per un modello di sviluppo fondato sull’innovazione e la qualità del lavoro.

#daleggere

BOLLETTINO SPECIALE ADAPT15 gennaio 2016, n. 1,  Riforma del modello contrattuale: un passo in avanti e due indietro a cura di Emmanuele Massagli e Francesco Seghezzi

Lavoro & Impresa, Contratti collettivi: urge una revisione per attuare il Jobs Act

WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT – 287/2016, La riforma della rappresentanza aziendale dei lavoratori. Dal sistema duale al doppio canale: itinerari possibili, Anna Alaimo

www.pietroichino.it, Gruppo “Frecciarossa”:Testo del progetto di legge, con la relazione illustrativa, elaborato dai professori Bruno Caruso (Catania), Raffaele De Luca Tamajo (Napoli), Riccardo Del Punta (Firenze), Marco Marazza (Roma), Arturo Maresca (Roma), Adalberto Perulli (Venezia), Roberto Romei (Roma), Franco Scarpelli (Milano), Valerio Speziale (Pescara) e reso pubblico il 15 dicembre 2015 con l’intervento del Sen. Prof. Pitero IchinoRisposta del Gruppo e replica.


Giurisprudenza

Gli Ermellini della Sezione Lavoro con le Sent. 7 ottobre 2015 – 13 gennaio 2016 nn. 355 e 356 hanno affermato che la Corte Territoriale allorquando ritiene che l’applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale s’imponga in ambito regionale con forza imperativa, senza necessità – nel caso in esame – di recepimento ad hoc mediante delibera di giunta e decreto assessoriale, in ragione di una sorta di prevalenza gerarchica non appare rispettosa del principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte in forza del quale “anche nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale (nazionale, regionale, provinciale, aziendale) deve essere risolto non già in base al criterio della gerarchia (che comporterebbe la prevalenza della disciplina di livello superiore) né in base al criterio temporale (che comporterebbe sempre la prevalenza del contratto più recente e che invece è determinante solo nell’ipotesi di successione di contratti collettivi con identità di soggetti stipulanti, ossia del medesimo livello), ma secondo il principio di autonomia (e, reciprocamente, di competenza),e del conseguenziale preminente … principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in materia di regolamentazione del contrasto tra contrattazione collettiva relativa a rapporti di lavoro privatistici, risolto, in conformità alla valorizzazionedell’autonomia negoziale, “non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territoriali possono, in virtù del principio dell’autonomia negoziale di cui all’art. 1322 cod. civ., prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli,anche “in pejus” senza che osti il disposto di cui all’art. 2077 cod. civ., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12098 del 18/05/2010, Rv. 613901).


Il modello di contrattazione era stato oggetto di ridefinzione per il settore privato con l’Accordo 22 gennaio 2009, esteso al pubblico impiego con l’Accordo 30 aprile 2009.

Cisl – Linee Guida sulla concertazione locale e sulla contrattazione decentrata – leggi