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Amministrazione del personale

L’intervento professionale del consulente del lavoro si colloca generalmente nell’area della consulenza alla piccolo-media impresa con una specializzazione nella gestione dei rapporti di lavoro, in linea con l’evoluzione del sistema produttivo che, secondo gli esperti di scenario, sarà nel futuro costituito da piccole imprese operanti in prevalenza nel terziario, dove la gestione delle risorse umane costituirà il vero fattore strategico di sviluppo.

In uno dei passi più significativi della ricerca svolta dal Censis, che vede nel consulente del lavoro un vero e proprio dirigente esterno alla piccola e media impresa, si legge: “Nel panorama delle professioni emergenti, quella del consulente del lavoro è certamente una figura emblematica di tutto un processo che nella società del terziario avanzato conduce progressivamente ad una accentuata specializzazione funzionale nel campo dei servizi”.

“I consulenti del lavoro rappresentano una sorta di miniera, un valore aggiunto per il mondo del lavoro e per la collettività”: così ebbe ad esprimersi Bianca Maria Fiorillo, Sottosegretario del Ministero del lavoro in occasione del 3° Congresso Nazionale di Categoria.

Il riconoscimento della professione

La professione, inizialmente individuata con legge n° 1815/39, trova una sua prima specifica regolamentazione con la legge n° 1081/64 che istituisce l’albo dei consulenti del lavoro.

La dinamicità, propria della categoria professionale, e la spiccata attitudine all’aggregazione a livello associativo, hanno portato in breve tempo a due importanti tappe istituzionali:
– la costituzione, con la legge n° 1100/71, dell’E.N.P.A.C.L., Ente di Previdenza ed Assistenza per i Consulenti del lavoro, e la conseguente regolamentazione del sistema pensionistico e previdenziale, modificata dalla legge n° 249/91 e recentemente privatizzato;
– l’approvazione della legge n° 12/79 che disciplina l’ordinamento professionale definendone l’oggetto, i requisiti per l’iscrizione all’albo, le modalità relative all’esercizio della professione, l’organizzazione statutaria, le norme penali per l’esercizio abusivo della professione, l’autotutela e la disciplina interna, il segreto professionale.

Il percorso formativo

Secondo le norme dettate dalla legge istitutiva dell’ordinamento professionale, il titolo di studio richiesto è la laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio o Scienze Politiche, oppure un diploma di scuola secondaria superiore riconducibile all’area delle scienze sociali.
E’ in fase avanzata la proposta legislativa che prevede il titolo di laurea di 1° livello per Consulente del lavoro come titolo di studio minimo per accedere al praticantato e agli esami di Stato.
E’ richiesto inoltre un biennio di praticantato presso lo studio professionale di un consulente del lavoro o di uno dei professionisti individuati dall’art. 1 della legge 12/79.
Dopo il praticantato è necessario superare un esame di Stato, per l’abilitazione allo svolgimento dell’attività professionale, che prevede prove scritte e orali nelle seguenti discipline: diritto del lavoro e legislazione sociale, diritto tributario, diritto privato, pubblico e penale, ragioneria.
Dall’inizio degli anni ’80 la categoria si è attivata per ottenere una formazione mirata a livello universitario: sono nate così le scuole dirette a fini speciali per consulenti del lavoro in vari atenei italiani. Già dall’anno accademico 1989/90 è stata attivata, presso l’Università di Siena una scuola triennale per la formazione dei consulenti del lavoro, che ha rilasciato i primi diplomi al termine dell’anno accademico 1991/1992.
Negli anni successivi analoghi corsi sono stati istituiti anche presso le Università di Modena, Palermo e Teramo.
Il corso di durata triennale prevede esami obbligatori sia nell’area del diritto (tributario, del lavoro, commerciale, amministrativo, civile, penale, comparato internazionale comunitario) che in quelle della sociologia e dell’economia.
L’Università degli Studi di Milano, nell’ambito della facoltà di giurisprudenza, ha istituito un corso di laurea di 1° livello in “scienze dei servizi giuridici per Consulenti del lavoro”.

LE MANSIONI

Funzioni e competenze professionale del consulente del lavoro

I consulenti del lavoro sono operatori tecnico-sociali che esplicano le proprie funzioni soprattutto nell’ambito di realtà imprenditoriali medio-piccole, favorendo lo sviluppo dei processi economici aziendali e la gestione delle risorse umane.
L’attività del consulente del lavoro si colloca quindi in posizione centrale tra impresa, istituzioni pubbliche e lavoratori.
Dal 1979, anno di riconoscimento dell’Ordine professionale, il volto di questa professione è profondamente mutato. Da conoscitore della tecnica retributiva e contributiva aziendale, il consulente del lavoro si è andato affermando, per formazione culturale e per competenza professionale, anche in materia di contabilità e consulenza fiscale, identificandosi in una funzione di dirigente esterno della piccola impresa.
Il suo ambito professionale comprende:
– genesi, definizione, evoluzione di un rapporto di lavoro, gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali che esso comporta;
– assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extragiudiziali (conciliazioni e arbitrati) derivanti dai rapporti di lavoro dipendente e autonomo;
– assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti previdenziali, assicurativi e ispettivi del lavoro;
– selezione e formazione del personale;
– consulenza tecnica d’ufficio e di parte,
– igiene e prevenzione negli ambienti di lavoro;
– tecniche di analisi dei costi d’impresa per la definizione del prezzo del prodotto/servizio;
– gestione aziendale, analisi, costituzione e piani produttivi, assistenza fiscale e tributaria, tenuta delle scritture contabili, controllo di gestione e analisi dei costi;
– assistenza in sede di contenzioso tributario presso le commissioni e gli uffici dell’Amministrazione finanziaria;
– consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali (controlli, convenzioni, ecc.) di carattere obbligatorio, tipico e atipico