La recente (ed ultima) sentenza della Corte di cassazione, Terza Sez. Civ., 20 ottobre 2011, n. 21700, ribadisce che la limitazione della responsabilità professionale del professionista ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell’art.. 2236 cod. civ. si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà per cui, conformente alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la responsabilità del professionista a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (cfr. Cass. 4 dicembre 1990 n. 11612, 18 novembre 1996 n. 10068, 11 agosto 2005 n. 16846, 17 gennaio 2007 n. 974).
Dalla sentenza emerge che, qualora la scelta operata dal professionista non risulti abnorme, in quanto frutto di una interpretazione de tutto legittima del confuso quadro normativo si esclude la colpa grave del professionista, ossia l’errore inescusabile in ragione della sua grossolanità, o l’ignoranza incompatibile con la preparazione media esigibile dal professionista o l’imprudenza, sintomatica di superficialità e disinteresse per i beni primati che il cliente ha affidato alla cura del professionista.
L’art. 2236 C.C. citato, Responsabilità del prestatore di opera, indica: <<Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.>>.
La sentenza è. tra altri, reperibile nel sito della Dpl Modena e nel sito www.altalex.com alla pagina con nota di Mauro Lanzieri.
Leggi la news sul sito del Consiglio Nazionale con l’intervento del Vice Presidente, dr. Vincenzo Silvestri, nonchè l’articolo sullla rivista “IL CONSULENTE DEL LAVORO ” n. 6-2011.