Approvato il 9 giugno dalla Camera dei Deputati il d.d.l. 3209-bis dal titolo “Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione” (Testo risultante dallo stralcio degli articoli 14, 25 e 27 del disegno di legge 3209, disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell’articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento e comunicato all’Assemblea il 2 marzo 2010)
Dall’articolato si segnalano: Articolo 1 (Semplificazione della tenuta dei libri sociali), Articolo 5 (Iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese), Articolo 11 (Semplificazioni in materia di appalti), Articolo 12 (Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale), Articolo 14 (Modifica all’articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la tenuta della documentazione in materia di sicurezza sul lavoro) e Articolo 17 (Semplificazione per i lavoratori dello spettacolo).
In merito alla semplificazione delle denuncia di infortunio (art. 12) si segnala che, approvato in via definitiva, Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel termine di due giorni, dare notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di quindici giorni.
In merito alla semplificazione sulla tenuta della documentazione in materia di sicurezza sul lavoro (art. 14) si segnala che Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per la semplificazione degli adempimenti, ivi compresa l’eventuale eliminazione ovvero la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo precedente, sono definite, secondo criteri di semplificazione, trasparenza ed economicità delle procedure, con decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2010. Nonché A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e` conseguentemente abolito l’obbligo di tenuta del registro degli infortuni.
Vedi Dossier e documentazione della Camera dei Deputati (clicca qui) – D.d.l. al Senato della Repubblica n. 2243 (clicca qui) – Dossier e documentazione del Senato della Repubblica (clicca qui)