La Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 3240 del 12 febbraio, esclude l’obbligo disattendendo l’interpretazione fornita dall’Inps.
E’ la posizione interpretativa sostenuta dallo studio nei diversi scritti difensivi in materia.
Dopo alcuni interventi della suprema Corte oggi le Sezioni Unite hanno escluso l’obbligo di doppia iscrizione, IVS Commercianti e Gestione Separata, per soci amministratori di una società di capitali svolgono anche attività di lavoro autonomo, se pur con carattere di abitualità. Il socio che presta, quindi, attività all’interno dell’impresa dovrà assoggettarsi esclusivamente al regime contributivo relativo alla attività lavorativa che viene svolta con carattere di prevalenza.
La Cassazione, da ultimo con sentenza 8484 del 2 aprile 2008, aveva ribadito il proprio orientamento sul criterio della prevalenza stabilendo che il socio amministratore di una s.r.l. che presta anche attività lavorativa nella società deve iscriversi alla gestione previdenziale istituita per l’attività prevalente.
Prima ancora si era pronunciata con sentenze n. 4676/08, 288/08 e 20886/07.
L’Inps anche in commento alla giurisprudenza aveva mantenuto il proprio orientamento che si trova oggi censurato dal massimo grado dei giudici di legittimità.
A breve nel sito ampia documentazione.