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Permessi per l’assistenza a familiari disabili

L’argomento è stato in questi giorni oggetto di diversi interventi. Proviamo a riepilogare.

Con l’interpello n. 31/2010 (clicca qui per leggerlo) il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che nel quadro dei principi di carattere generale volti a contemperare la necessità di buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto all’assistenza da parte del disabile è possibile richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile.  Ciò al fine di garantire il mantenimento della capacità produttiva dell’impresa. La programmazione potrà subire delle variazioni per improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile le quali non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali. Con altro interpello n. 30/2010 (clicca qui per lggerlo) il medesimo Ministero, in merito al congedo “straordinario” retribuito, per l’assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità se pur durante il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte dello stesso disabile, ha indicato che il diritto alla fruizione del congedo de quo da parte del familiare non può essere escluso stante l’assenza di un limite alla fruizione del congedo da parte di colui che assiste il familiare disabile .

L’Inps, con il messaggio n. 17899 del 6 luglio 2010, ha chiarito, che le somme per il congedo straordinario biennale, previste per l’assistenza ad un familiare diversamente abile, restano a carico dell’Inps anche se i lavoratori sono iscritti ad un altro ente. Leggi sulla rassegna stampa del Ministero del Lavoro articolo sul Sole 24 ore Congedi a carico dell’Inps di Baldi Mimmo – Conti Rachel (clicca qui)

Modulistica da utilizzare: Domanda di permessi – Genitori di portatori di handicap – Parenti o affini entro il 3° grado di persone maggiori di tre anni – Coniugi. Versione:2.6 (vedi qui) – Domanda di congedo straordinario per i genitori con figli o affidati con disabilità grave Versione:2.4 (vedi qui) – Domanda di congedo straordinario per il coniuge di una persona con disabilità grave Versione:2.5 (vedi qui)

Legislazione di riferimento: L. 5 febbraio 1992 n. 104 (clicca qui per leggerla), la L. 8 marzo 2000 n. 53 (clicca qui per leggerla), il D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (clicca qui per leggerlo nel testo coordinato con il D. Lgs. 23 aprile 2003, n. 115).

Interpelli ulteriori e circolari: interpello n. 46/2008 (clicca qui per leggerlo) individuando, in caso di C.I.G., il riproporzionamento in funzione dell’effettiva prestazione lavorativa riconducendosi alla Circolare Inps n. 128/2003 (clicca qui per leggerla) – l’interpello n. 3/2007 (clicca qui per leggerlo) ha ritenuto corretta l’assimilazione operata dall’INPS in ordine alle modalità di indennizzo dei permessi per lavoratori disabili ai permessi per maternità e ciò in quanto le indennità economiche previste dall’art. 33, commi 2, 3 e 6, della L. n. 104/1992 sono poste a carico dell’INPS a seguito dell’espresso rinvio operato dal comma 4 del citato articolo all’art. 8 L. n. 903/1977 – l’interpello al Prot. 25/I/0004582 (clicca qui per leggerlo) partendo dal caso sottoposto di persona di età superiore ai 70 anni che, affetta da invalidità, non sia più in grado di assistere il soggetto con handicap con il quale convive, dando luogo perciò al diritto dell’istante di fruire delle agevolazioni ex L. n. 104/1992 approfondisce la valutazione medico-legale nell’ambito della procedura necessaria per attestare l’impossibilità dell’ultrasettantenne di prestare assistenza – l’interpello al Prot. 25/I/0004577 (clicca qui per leggerlo) interviene sui concetti di continuità dell’assistenza (di cui alla Circolare Inps n. 133/2000clicca qui per leggerla) e di lontananza (di cui alla Circolare Inps n. 128/2003clicca qui per leggerla) con riferimento al personale nvaigante concludendo che il datore di lavoro (nella fattispecie Alitalia) può esigere una compiuta dimostrazione dell’assistenza continua prestata all’handicappato da parte del dipendente che richiede la fruizione del permesso – l’interpello al Prot. 25/I/0003003 (clicca qui per leggerlo) interviene sulla corretta interpretazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992 e dell’art. 20, L. n. 53/2000, in merito alla possibilità di riconoscere al lavoratore che debba assistere due o più persone disabili, una pluralità di permessi mensili di tre giorni per ciascuno di tali soggetti richiamando la circolare della Funzione Pubblica 30 ottobre 1995 n. 20, la circolare 31 ottobre 1996 n. 211 dell’INPS (clicca qui per leggerla) e la circolare del Ministero del lavoro n. 59/1996 nonchè la Circolare Inps n. 133/2000 (clicca qui per leggerla)

Siti web: I permessi per i familiari che assistono persone disabili (clicca qui); Permessi per i lavoratori disabili (clicca qui)