La Fondazione Studi Consulenti del lavoro ha rilasciato due pareri.
Con il parere n. 19 del 14 luglio 2010 sono state affrontate le modalità di erogazione del FIRR ad agenti società di persone (clicca qui per leggerlo) e più in particolare il parere attiene alla liquidazione del FIRR nel caso di un socio intende recedere dalla società giungendo alla conclusione che in caso di recesso di un socio dalla Società di persone di cui fa parte (o in caso di morte di un socio), lo stesso (o gli eredi), le somme accantonate a titolo di F.I.R.R. non possono essere liquidate dalla Fondazione, posto che il mandato conferito dalla ditta preponente alla società agente è ancora in essere. Il recesso di un socio agente, infatti, non possono essere considerati come cessazione del mandato conferito alla società. Per cui il FIRR, …, viene liquidato dalla Fondazione alla società agente e non ai rispettivi soci direttamente interessati. Sarà poi compito della società ripartire tra loro le somme percepite, in base alla percentuale di accredito dei versamenti effettuati all’Enasarco sui conti individuali dei soci, ovvero degli ex soci laddove nel frattempo alcuni di essi dovessero non far più parte della compagine societaria.
Con il parere n. 20 del 15 luglio 2010 la Fondazione affronta la Legittimità del controllo dell’attività lavorativa mediante investigatori privati (clicca qui per leggerlo). Partendo dall’art. 3 della L. 300/70 (per consultarla clicca qui) che indica che i soggetti che possono esercitare il potere di controllo devono essere noti ai lavoratori (“I nominativi e le mansioni del personale addetto alla vigilanza debbono essere comunicati ai lavoratori interessati”) il parere individua come illegittimi i controlli effettuati da agenti investigativi per controllare la normale operosità del dipendente, in quanto tali soggetti sono sconosciuti ai lavoratori. Con riferimento ad una serie di giurisprudenza favorevole individua i legittimi controlli con ricorso ad investigatori privati esterni per accertare l’eventuale attività illecita commessa dal lavoratore a danno dell’impresa i quali devono limitarsi alla verifica delle irregolarità commesse dal lavoratore ed alla segnalazione dell’illecito al datore di lavoro, il quale rimane l’unico preposto alla contestazione degli addebiti disciplinari.