L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 41/E del 3 agosto 2010 in relazione alla certificazione dei requisiti fiscali richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e relativi subappalti, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 precisa che l’attestazione del possesso dei requisiti richiesti può essere fornita mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Autocerificazione per la quale potrà essere richiesta “…conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”, ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000.
L’A.E., richiamando la precedente circolare n. 34/E del 25 maggio 2007 e il Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001, precisa che l’irregolarità fiscale rilevante ai fini dell’esclusione dalle procedure di affidamento può dirsi integrata qualora in capo al contribuente sia stata definitivamente accertata una qualunque violazione relativa agli obblighi di pagamento di imposte e tasse amministrate dall’Agenzia delle Entrate. Precisa tuttavia che L’irregolarità fiscale deve, peraltro, considerarsi venuta meno (e, dunque, non rappresentare causa ostativa alla partecipazione) nel caso in cui, alla data di richiesta della certificazione, il contribuente abbia integralmente soddisfatto la pretesa dell’amministrazione finanziaria, anche mediante definizione agevolata.
Rilevato che l’indicazione nella citata circolare 34 riguardo l’indicazione nella certificazione anche delle eventuali violazioni non definitivamente accertate nella nuova circolare 41 precisa che A parziale rettifica di quanto chiarito con la citata circolare n. 34/E del 2007, quindi, ferma restandone l’attualità per quanto concerne l’utilizzabilità del modello attualmente in uso, ai fini delle richieste avanzate ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, devono essere indicate esclusivamente le violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse che siano definitivamente accertate.