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Corte di Giustizia Europea Sent. 29-07-10 n. C151/09 – Trasferimento di imprese – Autonomia dell’entità trasferita

La terza sezione della Corte di Giustizia UE nel procedimento C/151-09 ha emesso la sentenza 29 luglio 2010 (leggila cliccando qui) pronunciandosi su «Trasferimento di imprese – Direttiva 2001/23/CE – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Rappresentanti dei lavoratori – Autonomia dell’entità trasferita».

La questione sottoposta attiene al fatto che «Se la condizione relativa alla conservazione dell’autonomia, cui si riferisce l’art. 6, n. 1, della direttiva [2001/23/CE] (…) sussista in una fattispecie (come quella di cui al caso di specie), in cui, in seguito al riscatto di alcune concessioni di servizi pubblici da parte di un comune, i dipendenti che facevano parte dell’organico delle imprese fino a quel momento concessionarie siano trasferiti all’amministrazione comunale ed integrati nel suo organico, qualora si tratti degli stessi dipendenti (senza eccezioni) che continuano ad occupare gli stessi posti di lavoro ed a svolgere le stesse funzioni che occupavano e svolgevano prima del suddetto riscatto, negli stessi stabilimenti e sotto l’autorità dei medesimi responsabili diretti (superiori gerarchici), senza cambiamenti sostanziali nelle condizioni di lavoro, essendo l’unica differenza che i superiori gerarchici di livello più elevato (collocati al di sopra dei summenzionati responsabili) sono oramai i mandatari pubblici corrispondenti (consiglieri comunali o sindaco)».

La Corte conclude dichiarando:

Un’entità economica trasferita conserva la sua autonomia, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, qualora i poteri riconosciuti ai responsabili di tale entità, in seno alle strutture organizzative del cedente, vale a dire il potere di organizzare, in modo relativamente libero e indipendente, il lavoro in seno alla citata entità nel perseguimento dell’attività economica che le è propria e, più in particolare, i poteri di impartire disposizioni e istruzioni, distribuire i compiti ai lavoratori subordinati impiegati nell’entità interessata nonché di decidere sull’allocazione delle risorse materiali messe a sua disposizione, e ciò senza intervento diretto da parte di altre strutture organizzative del datore di lavoro, rimangano sostanzialmente invariati in seno alle strutture organizzative del cessionario.

Il solo cambiamento dei superiori gerarchici di livello più elevato non può di per sé pregiudicare l’autonomia dell’entità trasferita, a meno che i nuovi superiori gerarchici di livello più elevato non dispongano di poteri che consentono loro di organizzare direttamente l’attività dei lavoratori di tale entità e di sostituirsi così ai superiori diretti dei lavoratori nell’adozione di decisioni all’interno di quest’ultima.