L’Inps con circolare n. 106 del 3 agosto 2010 con oggetto “Determinazione n. 250 del 18 dicembre 2009 e n. 106 del 07 maggio 2010. Modifiche della disciplina delle rateazioni dei crediti in fase amministrativa e iscritti a ruolo.” …ha disposto alcune modifiche alle condizioni, a suo tempo dettate, per la concessione del pagamento dilazionato dei crediti contributivi.
Risultano significative le modifiche alle precedenti disposizioni che attengono l’obbligo di provvedere al pagamento, in un’unica soluzione, della quota di contribuzione a carico dei lavoratori mentre, in via generale per tutte le gestioni previdenziali, viene escluso l’obbligo del versamento della quota pari ad 1/12 del dovuto prima dell’emissione del piano di ammortamento. Sul piano della rateazione del debito iscritto già a ruolo a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare i contribuenti che intendano regolarizzare in forma dilazionata la propria esposizione debitoria relativa a partite a debito iscritte a ruolo dovranno inoltrare la relativa domanda esclusivamente all’Agente della Riscossione che dovrà valutarne le condizioni per l’eventuale accoglimento.
Dopo le modifiche di cui sopra il contribuente per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria, anteriormente all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella, deve presentare un’istanza che comprenda tutti i crediti contributivi in fase amministrativa, accertati alla data di presentazione dell’istanza stessa. La circolare ricorda le condizioni già esistenti per il permanere della rateazione: … il titolo al pagamento in forma dilazionata … è condizionato alla circostanza che, nel corso della durata della rateazione concessa, il contribuente provveda al regolare versamento sia della contribuzione dovuta per ciascuna gestione, alle rispettive scadenze di legge, sia delle rate accordate. Pertanto, il venir meno di una delle due condizioni comporta l’immediata revoca della dilazione in corso.
Come si diceva altra novità esposta nella circolare attiene all’impossibilità da parte delle sedi Inps di procedere a rateizzare, analogamente a quanto già effettuato dagli altri Enti impositori (vedi Circolare Inail n.22 del 3 aprile 2008) … partite a debito iscritte a ruolo … per cui dal 3 agosto 2010 viene ridefinito il quadro delle modalità di accesso al pagamento dilazionato dei crediti contributivi riservando all’Istituto soltanto la gestione dei crediti in fase amministrativa.
Si ricorda che con messaggio Inps n. 19684 del 28 luglio 2010 è stata concessa di richiedere on-line, con modalità dilazionata breve, il versamento dei contributi dovuti mensilmente e per i quali non siano ancora state avviate le attività ordinarie di recupero del credito (vedi news)
Sul sito dell’Inps la pagina dedicata alla dilazione di pagamento (vedi) con la distinzione delle dilazioni presentate prima del 3 agosto (vedi) e quelle prsentabili dopo (vedi)