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Prima prassi sul D.L. 78 convertito in L. 122/10

Al via la prassi sul decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica converito in legge 30 luglio 2010, n. 122 (vedi news su questo sito).

La Circolare Inps n. 108 del 9 agosto 2010 con riguardo all’art. 30 comma 10. Abrogazione dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e all’Art. 38, comma 12. Modifiche ai termini di decadenza. In merito al co. 10 dell’art. 30 l’istituto precisa che, con effetto dal 31 maggio 2010, per i crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione, l’Istituto non può più disporre provvedimenti di sospensione  derivanti dalla presentazione di un ricorso amministrativo, ovvero riguardanti ricorsi amministrativi ancora pendenti. Al contrario, continueranno ad essere gestite con le consuete modalità , le comunicazioni agli Agenti della Riscossione dei provvedimenti di sospensione dell’attività di recupero dei crediti relativi a causali contabili (es. pagamenti già effettuati e non ancora contabilizzati, etc.), amministrative (es. crediti in dilazione iscritti a ruolo e non ancora cartellati e/o notificati, etc.) o giudiziarie (es. ordinanze di sospensione dell’esecutività della cartella etc.). In relazione poi al co. 12 dell’art. 38 l’Istituto riprende il dettato normativo secondo il quale viene sospesa  limitatamente al periodo compreso fra il 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2012 e ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall’Ente creditore successivamente alla data del 1° gennaio 2004 la disposizione di cui all’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 per il quale gli Enti Previdenziali, in via generale, debbano procedere all’iscrizione a ruolo dei contributi o premi non versati entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento. In caso di contributi o premi denunciati, comunicati tardivamente o riconosciuti, tale termine decorre dalla data della loro conoscenza da parte degli Enti impositori. Ora la disposizione di cui al co. 12 sospende, nel predetto periodo, gli effetti della decadenza di cui al citato art. 25, per cui consente all’Istituto di procedere all’iscrizione a ruolo di tutti i crediti, anche riferiti a periodi di competenza precedenti, omessi, accertati e notificati, nel rispetto dei termini di prescrizione,  a decorrere dal 1 gennaio 2004. In relazione a ciò, le sedi dovranno avviare un’immediata attività di ricognizione delle evidenze degli archivi dei crediti relativi a tutte le gestioni per i quali, ricorrendo le condizioni sopra descritte, si procederà all’immediata iscrizione a ruolo.

Il Messaggio Inps n. 21172 del 12 agosto 2010 con oggetto le prime istruzioni in materia di comunicazioni dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito e il Messaggio Inps n. 21181 del 12 agosto 2010 che detta le Prime istruzioni operative sull’abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2010, l’articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 che regolava il trasferimento in AGO delle posizioni assicurative del Fondo Elettrici.

Sull’applicazione dell’art. 20 (vedi) Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore il dipartimento Tesoro interviene con la circolare interpretativa delle modifiche introdotte n. 281178/10.

Sull’argomento si può leggere la Relazione n. III/09/10 del 3 agosto 2010 nel sito della Corte Suprema di Cassazione (I documenti forniti dal Servizio Novità possono essere utilizzati solo per uso personale. E’ vietato qualsiasi uso diverso.)