Menu Chiudi

Imposta sostitutiva su retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro notturno e straordinario

Con la risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime di tassazione agevolato previsto dall’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 93/2008 (convertito dalla legge n. 126/2008) alla luce dei chiarimenti forniti dalla circolare congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 59/E del 22 ottobre 2008.

L’Agenzia dopo aver ricordato che Con le circolari n. 49/E dell’11 luglio 2008 e n. 59/E del 22 ottobre 2008, emanate dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, sono state forniti chiarimenti in ordine all’ambito applicativo delle disposizioni agevolative ha chiarito che il lavoratore turnista può usufruire dello speciale regime di tassazione in relazione alle sole indennità o maggiorazioni di turno qualora il turno di lavoro ricada durante l’orario diurno, così come precisato dalla circolare (ndr . circolare n. 59/E del 22 ottobre 2008, il punto 6) Viceversa, lo stesso lavoratore usufruirà dello speciale regime di tassazione in relazione all’intero compenso percepito (ossia compenso ordinario più maggiorazione) qualora presti lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva.  Lo stesso speciale regime di tassazione (riferito cioè sia al compenso ordinario che alla maggiorazione) si deve applicare, per coerenza logico-sistematica, anche a quei lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni che rientrano nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva. Infine, il regime agevolativo in esame deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione che le stesse siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. n. 93 del 2008.

L’agevolazione, come ricorda la risoluzione in commento, si applica nel rispetto dei requisiti e dei limiti previsti dalla normativa e, pertanto, per un importo massimo di 3000 euro per l’anno 2008 e di 6000 euro per gli anni 2009 e 2010 in favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente che non abbia superato nell’anno precedente un determinato importo (non superiore ad euro 30.000 lordi per il 2007, euro 35.000 lordi nell’anno 2008, euro 35.000 lordi per il 2009).

L’Agenzia conclude affermando che Con riferimento alle retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all’imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori dipendenti potranno far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi dell’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973. A tal fine, il datore di lavoro certificherà l’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.

Sull’argomento si veda dalla rassegna stampa del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali: Il Sole 24 ore Un beneficio dall’utilizzo esteso di Michele Tiraboschi; Lavoro notturno tassato tutto al 10% – Il lavoro notturno tassato sempre al 10% di Enzo De Fusco – Italia Oggi Detassazione piena sul lavoro notturno di Daniele Cirioli – Dal bollettino Adapt n. 29 del 7 settembre 2010 Regime agevolato di detassazione del salario di produttività: i chiarimenti della Agenzia delle Entrate