Come già anticipato con la nostra news (vedi) sulla legge 13 agosto 2010 , n. 136 dal titolo Piano straordinario contro le mafie, nonché’ delega al Governo in materia di normativa antimafia l’articolo 5 disciplina l’Identificazione degli addetti nei cantieri. Esso testualmente recita: La tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l’indicazione del committente.
La norma richiama, quindi, l’articolo 18, comma 1, lettera u) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 il quale prevede: 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: … u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Per i lavoratori autonomi viene richiamato l’articolo 21, comma 1, lettera c), 1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono: … c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Per completezza ricordiamo nel D. Lgs. 81/08, l’art. 26 che disciplina gli Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione e in particolare il co. 8 prevede che Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Prima ancora con l’art. 20, co. 8 rubricato Obblighi dei lavoratori viene previsto che i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
La rubrica dell’art. 5 presenta però l’identificazione degli addetti nei “cantieri” tale intendendosi per effetto dell’art. 89, co. 1, lett. a) qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X dello stesso D.Lgs. e cioè 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
La lettura testuale dell’art. 5, collegandola all’articolato rimanente (vedi in particolare l’art. 3) conduce ad affermare, a parere di chi scrive, che il legislatore ha inteso integrare gli elementi che devono essere contenuti nella tessera di riconoscimento nelle attività in regime di appalto e di subappalto e non solo, come potrebbe portare la rubrica dell’art. 5, ai soli cantieri. I riferimenti poi agli artt. 18 e 21 citati portano a valutare l’applicazione della disposizione ad ogni appalto o subappalto, pubblico o privato che sia, “interni” (come ci guida la Circolare 14.11.2007 n. 24). E ciò considerata la ratio della disposizione volta a consentire una più agevole identificazione del personale impegnato in contesti organizzativi complessi caratterizzati dalla compresenza, in uno stesso luogo, di lavoratori appartenenti a diversi datori di lavoro. Ad avvalorare la lettura esposta ci sostiene pure la Circolare 28 settembre 2006 n. 29 in relazione al comma 3 dell’art. 36 bis del D.L. n. 223/2006 (conv. con L. n. 248/2006) – non abrogato – attenendo espressamente alle attività di cui all’Allegato I del D.Lgs. 494/1996.
Per la violazione di cui all’articolo 18 si ritiene che la sanzione deve essere ripresa dall’art. 6 della legge 3 agosto 2007 n. 123 che prevede l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di’ riconoscimento di cui al Comma 1 che non provvede ad esporla e’ punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e’ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. (si vedano anche le Circolari 28 settembre 2006, n. 29 e 14 novembre 2007 n. 24). La violazione dell’articolo 21 citato comporta, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs. 81, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto.
Quindi la tessera di riconoscimento di cui deve essere munito il lavoratore deve contenere le generalità del lavoratore corredata di fotografia, l’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Mentre i componenti dell’impresa familiare, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti di cui devono munirsi deve contenere le generalità, corredata di fotografia, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Per i lavoratori autonomi oltre che le generalità, la fotografia e l’indicazione del committente.