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Operativi gli incentivi (per i lavoratori e le aziende) della finanziaria 2010

Con la registrazione da parte della Corte dei Conti al via due decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze che regolano alcune agevolazioni previste dalla finanziaria 2010 (L. 23/12/2009 n. 191). Per ulteriori informazioni vai alla Sezione dedicata nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per altri approfondimenti vedi il ns. Pocket n. 2/09 – Le novità per il 2010 per lavoro, fisco e previdenza cliccando qui

Si tratta del D.I. del 26/07/2010 n. 53343 che disciplina la Riduzione contributiva, prevista dall’art. 2, comma 134, della legge 23/12/2009 n. 191, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali. Con questo decreto tutti i datori di lavoro che assumono nel 2010 disoccupati over 50, a tempo indeterminato o a tempo determinato, liquidano per essi i contributi nella misura prevista per gli apprendisti. Lo stesso decreto disciplina l’agevolazione prevista per gli assunti, a tempo indeterminato o detrminato, dalle liste di mobilità o che beneficiano dell’indennità di disoccupazione con almeno 35 anni di anzianità contributiva: per questi è prevista la prosecuzione della riduzione contributiva già prevista (L. 223/91, artt. 8, co. 2, e 25, co. 9) fino alla maturazione del diritto alla pensione, e comunque entro il 31 dicembre 2010 .Per la concessione, nei limiti delle disponibilità stabilite in € 120 milioni per il 2010, occorre produrre la relativa domanda all’Inps entro 30 giorni dalla stipula del contratto di lavoro (assunzione) ovvero entro 30 giorni dall’emanazione della relativa circolare. Viene previsto che ove il fabbisogno per le istanze presentate superano la disponibilità si procederà secondo l’ordine cronologico di presentazione di stipula del contratto di lavoro purchè sempre le istanze stesse siano presentate nei termini indicati.

Con l’altro D.I. del 26/07/2010 n. 53344 si regolano gli Incentivi, ai sensi dell’art. 2, comma 151, della legge 23/12/2009 n. 191, per l’assunzione dei lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile. L’incentivo mensile, da conguagliare dai contributi dovuti (già DM), previsto è pari alla residua indennità di disoccupazione spettante al lavoratore nel limite della retribuzione erogata al lavoratore. Possono richiedere l’agevolazione tutti i datori di lavoro, salvo che non abbiano effettuato licenziamenti ni 12 mesi precedenti ovvero abbiano procedure per fronteggiare la crisi salvo che per professionalità diverse, che assumono, dal 1° gennaio 2010, lavoratori che percepiscono l’indennità ordinaria di disoccupazione o l’indennità speciale edile a tempo pieno ed indeterminato ivi considerando anche le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. Per la concessione, nei limiti delle disponibilità stabilite in € 12 milioni per il 2010, occorre produrre la relativa domanda all’Inps entro 30 giorni dalla stipula del contratto di lavoro (assunzione) ovvero entro 30 giorni dall’emanazione della relativa circolare. Viene previsto che ove il fabbisogno per le istanze presentate superano la disponibilità si procederà secondo l’ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro.

I due incentivi risultano dai rispettivi D.I. cumulabili.

 

Dalla rassegna stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Italia Oggi 28.9.2010 Over50 come apprendisti di Daniele Cirioli