L’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 49/E del 1° ottobre 2010 intende riproporre all’attenzione degli Uffici le disposizioni disciplinanti l’esecuzione delle sentenze che dispongono, anche indirettamente, l’erogazione di un rimborso a favore del contribuente.
Il rimborso sorge, o può sorgere, in relazione al tipo di controversia oggetto di decisione: articoli 68, comma 2, e 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Il primo degli articoli prevede che: “Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”. Il secondo prevede che: “Se la commissione condanna l’ufficio del Ministero delle finanze o l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell’articolo 15 e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell’art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l’art. 25, comma 2”.
Il rimborso di cui all’articolo 68 deve essere effettuato “… d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”, senza che sia necessario attendere la notifica della sentenza favorevole al contribuente né alcuna specifica richiesta o sollecito. Il rimborso, invece, di cui all’articolo 69 deve essere soltanto in esecuzione di sentenze passate in giudicato per cui le direzioni devono attivarsi prontamente per l’erogazione del rimborso in tutte le ipotesi in cui ne abbia riconosciuto la spettanza in corso di giudizio ed, in particolare, in caso di acquiescenza a sentenza favorevole al contribuente, al fine sia di evitare giudizi di ottemperanza o procedure di esecuzione forzata della sentenza sia di ridurre gli oneri per interessi..