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Credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione

Con risoluzione n. 105 del 12 ottobre 2010 l’Agenzia delle Entrate dopo un’excursus normativo ritiene il diritto alla utilizzazione del credito d’imposta non può considerarsi definitivamente acquisito se non sono rispettate le condizioni relative alla conservazione del posto di lavoro creato per il periodo minimo stabilito trovando riscontro della sussistenza della causa di decadenza in esame … nella …conservazione del posto di lavoro creato … il quale deve … essere intesa come conservazione “in media” (nei termini di cui si dirà in seguito) del c.d. “incremento occupazionale rilevante”, indipendentemente dal mantenimento del lavoratore originariamente assunto per coprire il posto di lavoro creato. In proposito la risoluzione richiama la circolare n. 48/E del 2008 e con riferimento alla sentenza emessa il 2 aprile 2009 dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (causa C-415/07) conclude che per non incorrere nella causa di decadenza in esame, quindi, pur non sussistendo la continuità temporale della conservazione del posto di lavoro, rileva la circostanza che in ciascun anno compreso nel biennio o triennio di sorveglianza – da computare a partire dal mese in cui il posto di lavoro agevolato è stato creato – sia conservato, in media annuale, l’incremento occupazionale rilevante realizzato nell’area svantaggiata. In altre parole, è necessario verificare che in ciascun anno compreso nel biennio o triennio di sorveglianza, la media degli “incrementi occupazionali rilevanti” determinati, per ciascun mese solare, secondo le precedenti indicazioni, sia almeno pari all’ “incremento occupazionale rilevante” relativo al mese in cui l’assunzione del lavoratore agevolato dimissionario ha determinato la maturazione del credito d’imposta.