L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 130 del 14 dicembre 2010 è ulteriolmente intervenuta sul regime di tassazione agevolata previsto dall’articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126.
La Risoluzione in argomento, che segue altra risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010 e la Circolare n. 47 del 27 settembre 2010, indica che Per ragioni di coerenza logico-sistematica, lo stesso regime (che agevola sia il compenso ordinario che la maggiorazione) è stato riferito anche a quei lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e a coloro che, occasionalmente, si trovino a rendere prestazioni rientranti nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva. Sulla base delle indicazioni fornite, il lavoro a turni deve ritenersi in linea di principio riconducibile nel regime di tassazione agevolato, così come vi rientra, se correlato ad incrementi di produttività, competitività e redditività, il lavoro notturno, compreso quello reso da lavoratori non turnisti. In tutti i casi (lavoro straordinario, notturno, a turni, premi di produttività), come precisato anche con la richiamata circolare n. 47 del 2010, la disciplina agevolativa si rende applicabile a condizione che il perseguimento della finalità di incremento di produttività trovi riscontro in un’attestazione del datore di lavoro. Questa deve essere effettuata con un’esplicita dichiarazione da apporre nello spazio riservato alle annotazioni della certificazione CUD. Tale attestazione è condizione di per sé sufficiente a provare l’esistenza della finalità di incremento della produttività richiesta dalla norma.